COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.5. OPPOSIZIONE A.C. SAN SEBASTIANO THIENE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Vicenza di cui al Comunicato n. 45 del 3/5/2012 – Squalifica sino al 30/1/2014 Massaggiatore Marenda Massimo – Camp. Giovanissimi Prov.le
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
7.1.5. OPPOSIZIONE A.C. SAN SEBASTIANO THIENE
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Vicenza di cui al Comunicato n. 45 del
3/5/2012 – Squalifica sino al 30/1/2014 Massaggiatore Marenda Massimo – Camp. Giovanissimi Prov.le
La Società A.C. San Sebastiano Thiene ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Vicenza, pubblicata nel Comunicato n. 45 del 3/5/2012 con la quale é stata adottata la
sanzione della squalifica sino al 30/1/2014 a carico del massaggiatore Marenda Massimo : “a fine gara mentre l'arbitro
rientrava negli spogliatoi lo afferrava per il polso e strattonava procurandogli dolore fisico per il quale era costretto a
recarsi al pronto soccorso, che rilasciava il verbale dichiarando il trauma distorsivo e distrazione al polso”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società San Sebastiano Thiene;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente l’arbitro che ha ribadito di essere stata presa per un polso dal massaggiatore dell’A.C.
S.Sebastiano Sig. Marenda, che lo stesso Sig. Marenda ha stretto il polso non con intenzione di far male, ma con ogni
probabilità con lo scopo di intimorirla, atteso che univa al suo gesto l’espressione : “ci ha i fatto perdere la partita”; il
direttore di gara ha anche precisato che il polso, oggetto della stretta in questione, aveva subito poco tempo prima una
frattura;
la C.D.T. ritenuto tuttavia che le conseguenze del gesto siano andate oltre l’intenzione del suo autore che non poteva
essere a conoscenza che il polso del direttore di gara aveva subito una frattura;
ritenuto inoltre che per stessa ammissione dell’arbitro il gesto non aveva i connotati della violenza, bensì quelli della
minaccia e che comunque il Sig. Marenda nel mettergli le mani addosso si é comunque assunto il rischio anche di
conseguenze non conosciute;
ritenuto infine, alla luce di quanto sopra acquisito, più congrua l’irrogazione della squalifica sino al 31/1/2013 nei confronti
del massaggiatore Marenda
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società San Sebastiano Thiene;
- di ridurre al 31/1/2013 la sanzione della squalifica a carico del massaggiatore Marenda Massimo.
La tassa reclamo non é stata versata.
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