COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.6. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Arlind SHEMA – Calciatore non tesserato del Sig. Luigi SARTORI – Presidente G.C.G. Edera Veronetta della Società G.C.G. Edera Veronetta

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.6. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Arlind SHEMA - Calciatore non tesserato del Sig. Luigi SARTORI – Presidente G.C.G. Edera Veronetta della Società G.C.G. Edera Veronetta La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 7/5/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Sig. Arlind SHEMA - Calciatore non tesserato “per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 6 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva le gare in data 29.10.2011 e 12.11.2011valevoli per il Campionato Juniores Provinciale nelle file della Società Edera Veronetta senza averne titolo perché al momento non tesserato per la stessa come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura”; Sig. Luigi SARTORI – Presidente G.C.G. Edera Veronetta “per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, e delle norme in materia di tesseramento per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte delle gare del 29.10.2011 e 12.11.2011 valevoli per il Campionato Juniores Provinciale, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Arlind Shema non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura; la Società G.C.G. Edera Veronetta “per rispondere della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili al proprio Presidente ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.”; La Commissione Disciplinare Territoriale, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 22/5/2012 sono risultati presenti : Il Sig. Luigi SARTORI Presidente G.C.G. Edera Veronetta,, rappresentato dal Sig. Romano Steffinlongo, giusto delega in atti la Società G.C.G. Edera Veronetta rappresentata con delega dal Sig. Romano Steffinlongo, giusto delega in atti il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Non é risultato invece presente il Sig. Arlind SHEMA (Calciatore non tesserato) Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 22/5/2012, Il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e ha proposto l’irrogazione delle sanzioni in appresso indicate : a carico del Sig. Luigi SARTORI Presidente G.C.G. Edera Veronetta : squalifica per un mese a carico del G.C.G. Edera Veronetta : a) ammenda di € 300,00; b) n. 2 punti di penalizzazione da applicare al Campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2012/2013; La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Luigi SARTORI Presidente G.C.G. Edera Veronetta : squalifica per un mese a carico del G.C.G. Edera Veronetta : a) ammenda di € 300,00; b) n. 2 punti di penalizzazione da applicare al Campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2012/2013; I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. Il Dott. Sciuto ha infine proposto di applicare il seguente provvedimento disciplinare non patteggiato : a carico del Sig. Arlind SHEMA Calciatore non tesserato : squalifica per due giornate di gara La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto congruo il provvedimento nei confronti del Shema dispone l’adozione della seguente sanzione disciplinare : a carico del Sig. Arlind SHEMA Calciatore non tesserato : squalifica per due giornate di gara, da applicarsi a decorrere dalla data del primo tesseramento utile.
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