COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.1. OPPOSIZIONE A.C. SAN GIORGIO LIBANO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 76 del 16/5/2012 – Squalifica per tre giornate Giocatore Bernard Andrea – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.1. OPPOSIZIONE A.C. SAN GIORGIO LIBANO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 76 del 16/5/2012 – Squalifica per tre giornate Giocatore Bernard Andrea – Campionato di Promozione La Società A.C. San Giorgio Libano ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 76 del 16/5/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Bernard Andrea : “espulso dal campo per insulti all’arbitro, allontanandosi dal terreno di gioco lo irrideva”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società San Giorgio Libano; vista la documentazione ufficiale in atti; visto in particolare il referto dell’arbitro che ha descritto in maniera chiara e dettagliata la condotta tenuta dal calciatore Bernard: valutata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di prima istanza che appare congrua in relazione ai fatti addebitati; constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società San Giorgio Libano; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Bernard Andrea; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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