COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°77 del 31 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI FASCIA “B” CALCIO A 5 GARA: Soc. ETTORE FIERAMOSCA – A.S.D. BARLETTA CALCIO A 5 del 13.05.2012 (Reclamo dell’A.S.D. Barletta Calcio a 5 del 20.05.2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale BAT nella parte in cui squalifica i calciatori Acquaviva Salvatore, Leonardo Antonio, Magliocca Nicola, Monterisi Angelo Domenico e Peschechera Ivan sino al 10.6.2012, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Provinciale BAT, n. 49 del 17.05.2012).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°77 del 31 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI FASCIA “B” CALCIO A 5 GARA: Soc. ETTORE FIERAMOSCA – A.S.D. BARLETTA CALCIO A 5 del 13.05.2012 (Reclamo dell’A.S.D. Barletta Calcio a 5 del 20.05.2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale BAT nella parte in cui squalifica i calciatori Acquaviva Salvatore, Leonardo Antonio, Magliocca Nicola, Monterisi Angelo Domenico e Peschechera Ivan sino al 10.6.2012, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Provinciale BAT, n. 49 del 17.05.2012). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; rilevato che i calciatori in epigrafe, nella stessa giornata, hanno irritualmente giocato, prima nelle fila del Barletta Calcio a 5 “A” contro il Borgovilla Calcio Sport, il 12.5.2012, e poi nelle fila del Barletta Calcio a 5 “B” contro la Soc. Ettore Fieramosca, il 13.5.2012, partite entrambe del Campionato Prov.le Giovanissimi; considerato che tale circostanza non è contestata dalla reclamante la quale incentra le proprie doglianze sull’abnormità della sanzione inflitta ai propri tesserati; ritenuto congruo squalificare i sigg.ri Acquaviva Salvatore, Leonardo Antonio, Magliocca Nicola, Monterisi Angelo Domenico e Peschechera Ivan sino a tutto il 27 maggio 2012; Tutto ciò innanzi esposto, in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice Territoriale, DELIBERA 1) ridursi la squalifica inflitta ai sigg.ri Acquaviva Salvatore, Leonardo Antonio, Magliocca Nicola, Monterisi Angelo Domenico e Peschechera Ivan sino a tutto il 27.5.2012; 2) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame.
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