COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 31 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore CASARIN ALESSIO tesserato società Castiadas 2008. Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 48 del 03.05.2012. Campionato di 2^ Categoria – gara Castiadas 2008 / Ferrini Quartu del 29.04.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 31 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore CASARIN ALESSIO tesserato società Castiadas 2008. Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 48 del 03.05.2012. Campionato di 2^ Categoria - gara Castiadas 2008 / Ferrini Quartu del 29.04.2012. Il signor Casarin Alessio, calciatore tesserato con la società Castiadas 2008, ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale in relazione alla gara di cui in epigrafe, il Giudice Sportivo, ha disposto la sua squalifica per sei gare perché “colpiva con forza il pallone contro l’arbitro, colpendolo sulla gamba sinistra provocandogli dolore”. La Commissione rileva innanzitutto che il reclamo, proposto nel rispetto del termine previsto dall’art.46 comma 4 del C.G.S., ma oltre quello stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 110/A della F.I.G.C., deve essere ritenuto rituale, nonostante che la gara fosse una delle ultime quattro del torneo, in quanto l’abbreviazione dei termini procedurali prevista dal suddetto Comunicato riguarda solo i reclami aventi come oggetto i provvedimenti che incidono sul risultato delle partite e non quelli che consistono in mere irrogazioni di sanzioni a carico di giocatori o altri tesserati; questa Commissione si adegua in tal modo al più recente orientamento giurisprudenziale già seguito da altre Commissioni Disciplinari Territoriali. Il reclamante chiede la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica, affermando di avere calciato il pallone senza l’intenzione di colpire l’arbitro e di avere poi chiesto scusa a quest’ultimo per quanto accaduto. La Commissione, letto il referto del direttore di gara, ritiene che effettivamente non risulta con certezza che il Casarin abbia attinto volontariamente l’arbitro con il pallone, ma che comunque il suo comportamento appare di notevole gravità per avere egli, al termine del primo tempo, proferito nei suoi confronti parole minacciose per indurlo a non riportare l’episodio nel rapporto di gara, pertanto la Commissione ritiene di dover ridurre la sanzione inflitta, ma in misura inferiore a quanto richiesto dal reclamante, esattamente a quattro giornate di squalifica. La Commissione, per questi motivi DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Casarin Alessio da sei a quattro gare. Dispone la restituzione della tassa.
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