COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 30 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.1. OPPOSIZIONE ASD.C. SCHIO TORRI VALLI Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 80 del 23/5/2012 – Squalifica per sei giornate Giocatore Collicelli Alan – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 30 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.1. OPPOSIZIONE ASD.C. SCHIO TORRI VALLI Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 80 del 23/5/2012 – Squalifica per sei giornate Giocatore Collicelli Alan – Campionato di 1^ Categoria La Società ASD.C. Schio Torri Valli ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 80 del 23/5/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Collicelli Alan : “per ripetute e gravi offese ad un assistente arbitrale a fine gara, nonché per averlo afferrato per un braccio reiterando le gravi offese per tutto il tragitto fino agli spogliatoi”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Schio Torri Valli; vista la documentazione ufficiale in atti; visto in particolare il referto dell’arbitro che ha descritto in maniera chiara e dettagliata la condotta tenuta dal calciatore Collicelli; sentito per le vie brevi l’assistente arbitrale il quale ha precisato come il gesto del giocatore Collicelli (stretta della mano sul braccio) avesse lo scopo di attirare l’attenzione dell’assistente stesso e non quello di procurargli dolore; considerato, pertanto, che con questa precisazione il gesto, pur deprecabile, perde qualunque connotazione violenta viene ritenuta, più congrua la sanzione di cinque giornate, anche in considerazione delle offese reiterate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Schio Torre Valli; - di ridurre a cinque giornate la sanzione della squalifica a carico del giocatore Collicelli Alan. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it