COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 30 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.2. RICORSO A.S.D. SACRA FAMIGLIA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 81 del 25/5/2012 – Addebito per danni arrecati autovettura arbitro gara Sacra Famiglia – Union Volta Roncaglia del 20/5/2012 – Play Out Campionato di 2^Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 30 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.2. RICORSO A.S.D. SACRA FAMIGLIA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 81 del 25/5/2012 – Addebito per danni arrecati autovettura arbitro gara Sacra Famiglia – Union Volta Roncaglia del 20/5/2012 – Play Out Campionato di 2^Categoria La Società ASD:Sacra Famiglia ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 81 del 25/5/2012 e riportata in epigrafe. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Sacra Famiglia; vista la documentazione ufficiale in atti; rilevato che dallo stesso referto arbitrale e da quanto confermato dallo stesso arbitro per le vie brevi, emerge come non sussistano i presupposti di cui al Comunicato Ufficiale del C.R.V. n. 8 del 22/7/2008 punto 1.1.34. e di cui alla richiamata circolare della L.N.D. n. 12 del 12/11/2004; ritenuto, in particolare, che non é stato dimostrato e neppure dedotto che l’arbitro abbia consegnato le chiavi della propria autovettura al dirigente addetto, nè che ebbe effettuato con lo stesso la preventiva verifica dello stato dell’autovettura medesima P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Sacra Famiglia; - di annullare la delibera di primo grado che riteneva responsabile l’ASD Sacra Famiglia dei danni arrecati all’autovettura dell’arbitro. La tassa reclamo non é stata versata.
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