F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2004-2005) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 23 giugno 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), presidente Maurice Watkins (Inghilterra), membro Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro del reclamo presentato dal club, X come querelanti nei confronti del club, Y come convenuto in merito contributo di solidarietà legato al trasferimento dei fatti Z giocatore del caso
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2004-2005) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 23 giugno 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), presidente Maurice Watkins (Inghilterra), membro Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro del reclamo presentato dal club, X come querelanti nei confronti del club, Y come convenuto in merito contributo di solidarietà legato al trasferimento dei fatti Z giocatore del caso - Il giocatore, Z, è nato il 18 settembre 1980. - Secondo la conferma scritta del 10 marzo 2005 firmato dalla Federcalcio X, Z è stato registrato con la X dal 18 ottobre 1991 fino al 9 luglio 1993. - Nell'agosto 2004, il giocatore è stato trasferito da W a Y. - Secondo la conferma scritta del 13 agosto 2004 firmata da W, la tassa di trasferimento concordato con importi Y a EUR 3 milioni pagabili in tre rate di pari importo di euro 1.000.000 con scadenza immediatamente , il 31 gennaio 2005 ed il 31 luglio 2005. - Il giocatore sia stato registrato con X di età compresa tra 12 (il 18 settembre 1992) e all'età di 13 anni, X mantiene aventi diritto al 5% del pagamento di solidarietà del 5% ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento FIFA sullo status e il Trasferimento dei Calciatori (edizione settembre 2001) nonché l'articolo 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento di cui sopra, vale a dire l'importo di EUR 7.500. - Y non ha presentato alcuna risposta al reclamo presentato dalla X alla FIFA, a dispetto di essere stato invitato a farlo. - Tuttavia, i documenti relativi al contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore in questione Y includere una corrispondenza datata 21 febbraio 2005 e firmato da Y affermando che respinge una richiesta di meccanismo di solidarietà, dato che il giocatore è stato registrato con Y su una base prestito e che, pertanto, non è stato oggetto di un "trasferimento". Inoltre, Y conferma che, oltre a questo prestito, che ha parzialmente ottenuto i "diritti federativi" al giocatore riferimento a una clausola del "contrat de cessione definitiva". - X rifiuta questa posizione e si riferisce alla conferma scritta rilasciata da W dimostrando che il giocatore è stato trasferito a titolo definitivo. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie I membri della Camera di Risoluzione delle Controversie sono stati convocati per passare una decisione su tale questione dal presidente ai sensi dell'art. 1 punto 6) del Regolamento prassi e procedure della Camera di Risoluzione delle Controversie. Dopo un attento studio dei fatti e delle accuse di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie iniziato le sue deliberazioni facendo riferimento all'art. 25 del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, secondo il quale, rientra nella competenza della Camera di Risoluzione delle Controversie per decidere le controversie relative alla distribuzione del contributo di solidarietà. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie stabilito che era l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, relativa al contributo di solidarietà sostenuto da X. Una volta che la sua competenza è stato così stabilito, la Camera di Risoluzione delle Controversie è andato a trattare con la sostanza del caso. I membri della Camera studiato attentamente i fatti esposti, che mostrano che il Resistente non ha presentato alcuna risposta al reclamo proposto dalla X, a dispetto di essere stato invitato a farlo dalla FIFA. In questo modo, il Resistente ha rinunciato al suo diritto di difesa e accettato le accuse del richiedente. Tuttavia, dalla suddetta corrispondenza datato 21 febbraio 2005 la Camera ha osservato che Y smentisce dover pagare una somma di denaro relative al meccanismo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore in questione. Il motivo principale addotto da Y sembra essere la sua affermazione secondo cui il giocatore è stato trasferito in comodato al Resistente. I membri della Camera ha preso in considerazione che in effetti un accordo sia stato firmato tra il club di provenienza del giocatore, W e Y in merito al trasferimento del giocatore in questione su base prestito. Tuttavia, tale accordo potrebbe includere una opzione di acquisto o di un accordo di trasferimento sia stato firmato tra le parti dopo la scadenza del periodo di prestito. La Camera inoltre ha sottolineato che, nella sua corrispondenza datato 21 febbraio 2005 il Resistente si riferisce ad una "cessione contrat de definitiva", che sembra confermare che un accordo di trasferimento per il trasferimento definitivo del giocatore è stato firmato tra il club di provenienza del giocatore e del Resistente . Tenendo conto dei suddetti fatti, i membri della Camera d'accordo che il ricorrente ha ampiamente motivato la sua dichiarazione che il giocatore in questione è stato trasferito a titolo definitivo al Resistente e che le parti hanno concordato una indennità di trasferimento pari a 3 milioni di euro. Accertato che il trasferimento del giocatore Y era definitiva, la Camera ha sottolineato che, come stabilito nell'articolo 25 del Regolamento detto, il nuovo club, a cui un giocatore viene trasferito nel corso di un contratto di lavoro con il suo club precedente, è responsabile per la distribuzione del 5% l'indennità da corrispondere al club di provenienza del giocatore alla società di provenienza (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore età compresa tra i 12 e 23. Nel caso in esame, gli importi della compensazione a EUR pagabili in tre rate di pari importo di euro 1.000.000, l'ultima scadenza il 31 luglio 2005 3.000.000. La Camera di seguito denominata art. 10 del Regolamento che disciplinano l'applicazione dei regolamenti sopra citati, che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, tenendo conto del periodo di tempo che il giocatore è stato effettivamente formato dal club in questione a partire dall'età di 12 anni. Considerando che il giocatore, Z, è stato registrato con la X dal 18 ottobre 1991 fino al 9 luglio 1993, vale a dire età compresa tra i 11 e 13, 5% del contributo di solidarietà del 5% viene ripartita in questo club. Avendo accertato che l'importo concordato da e tra il Resistente e W per il trasferimento del signor Z è pari a 3.000.000, il 5% delle 5% contributo di solidarietà ammonta a EUR 7.500. Alla luce di quanto sopra, la Camera ha deciso che Y è tenuto a versare l'importo di euro 7.500 a X. decisione del Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, X, viene accettata. 2. Il Resistente, Y, versa l'importo di euro 7.500 a all'attore, X, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione. 3. Se la parte convenuta non di rispettare il suddetto termine, un tasso di interesse del 5% all'anno si applica e il caso verrà immediatamente presentato al Comitato Disciplinare della FIFA. 4. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 5. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve depositare presso la CAS una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno origine al ricorso (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www. tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2004-2005) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 23 June 2005, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), chairman Maurice Watkins (England), member Theo van Seggelen (the Netherlands), member on the claim presented by the club, X as Claimant against the club, Y as Respondent regarding solidarity contribution related to the transfer of the player Z Facts of the case − The player, Z, was born on 18 September 1980. − According to the written confirmation dated 10 March 2005 signed by the Football Federation of X, z was registered with X from 18 October 1991 until 9 July 1993. − In August 2004, the player was transferred from W to Y. − According to the written confirmation dated 13 August 2004 signed by W, the transfer fee agreed upon with Y amounts to EUR 3,000,000 payable in three equal instalments of EUR 1,000,000 falling due immediately, on 31 January 2005 and on 31 July 2005. − The player having been registered with X between the age of 12 (on 18 September 1992) and the age of 13, X maintains being entitled to 5% of the 5% solidarity payment in accordance with article 25 of FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition September 2001) as well as article 10 of the Regulations governing the Application of the aforementioned Regulations, i.e. the amount of EUR 7,500. − Y has not presented any response to the claim lodged by X to FIFA , in spite of having been invited to do so. − However, the documents pertaining to solidarity contribution in connection with the transfer of the player in question to Y include a correspondence dated 21 February 2005 and signed by Y stating that it rejects a claim for solidarity mechanism, given that the player was registered with Y on a loan basis and that therefore, he has not been the object of a “transfer”. Furthermore, Y confirms that in addition to this loan, it has partially obtained the “federative rights” to the player referring to a clause of the “contrat de cession definitive”. − X rejects this position and refers to the written confirmation issued by W demonstrating that the player was transferred on a definitive basis. Considerations of the Dispute Resolution Chamber The members of the Dispute Resolution Chamber were summoned to pass a decision on this matter by the Chairman pursuant to art. 1 point 6) of the Rules Governing the Practice and Procedures of the Dispute Resolution Chamber. After a careful study of the facts and allegations outlined above, the Dispute Resolution Chamber commenced its deliberations by referring to art. 25 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players, according to which, it falls within the purview of the Dispute Resolution Chamber to decide upon disputes concerning the distribution of the solidarity contribution. Consequently, the Dispute Resolution Chamber established that it was the competent body to decide on the present litigation concerning the solidarity contribution claimed by X. Once its competence was thus established, the Dispute Resolution Chamber went on to deal with the substance of the case. The members of the Chamber carefully studied the facts outlined above, which show that the Respondent has not presented any response to the claim put forward by X, in spite of having been invited to do so by FIFA. By doing so, the Respondent renounced to its right of defence and accepted the allegations of the Claimant. However, from the above-mentioned correspondence dated 21 February 2005 the Chamber noted that Y refutes having to pay an amount of money pertaining to solidarity mechanism in connection with the transfer of the player in question. The main reason put forward by Y appears to be its assertion that the player was transferred on a loan basis to the Respondent. The members of the Chamber took into consideration that indeed an agreement may have been signed between the player’s former club, W, and Y regarding the transfer of the player in question on a loan basis. However, such agreement may have included a buying option or a transfer agreement may have been signed between the parties after the expiry of the loan period. The Chamber further pointed out that in its correspondence dated 21 February 2005 the Respondent refers to a “contrat de cession definitive”, which seems to confirm that a transfer agreement over the definitive transfer of the player was signed between the player’s former club and the Respondent. Taking into account the above-mentioned facts, the members of the Chamber concurred that the Claimant has amply substantiated its statement that the player in question was transferred on a definitive basis to the Respondent and that the parties have agreed on a transfer compensation of EUR 3 million. Having ascertained that the transfer of the player to Y was definitive, the Chamber emphasized that, as established in article 25 of the said Regulations, the new club, to which a player is transferred during the course of an employment contract with his previous club, is responsible for the distribution of 5% of the compensation payable to the player’s former club to the former club(s) involved in the training and education of the player between the ages of 12 and 23. In the case at hand, the compensation amounts to EUR 3,000,000 payable in three equal instalments of EUR 1,000,000, the last one falling due on 31 July 2005. The Chamber subsequently referred to art. 10 of the Regulations governing the Application of the aforementioned Regulations, which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, taking into consideration the period of time that the player was effectively trained by the club concerned as of the age of 12. Considering that the player, Z, was registered with X from 18 October 1991 until 9 July 1993, that is, between the ages of 11 and 13, 5% of the 5% solidarity contribution shall be apportioned to this club. Having ascertained that the amount agreed upon by and between the Respondent and W for the transfer of Mr. Z is EUR 3,000,000, 5% of the 5% solidarity contribution amounts to EUR 7,500. In light of the above, the Chamber decided that Y is liable to pay the amount of EUR 7,500 to X. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, X, is accepted. 2. The Respondent, Y, shall pay the amount of EUR 7,500 to the Claimant, X, within 30 days of notification of the present decision. 3. If the Respondent fails to comply with the above-mentioned deadline, an interest rate of 5% per year will apply and the case will immediately be presented to the FIFA Disciplinary Committee. 4. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 5. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 10 days of receiving notification of this decision and has to contain all elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for the filing of the statement of appeal, the appellant shall file with the CAS a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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