F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 07 Giugno 2012 (120) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO TACCHINARDI (all’epoca dei fatti non tesserato per la Soc. US Pergocrema 1932 Srl), MANOLO BUCCI (Presidente della Soc. US Pergocrema 1932 Srl) E DELLA SOCIETA’ US PERGOCREMA 1932 Srl (nota n. 1720/866pf10/11/SS/fc del 26.9.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 07 Giugno 2012 (120) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO TACCHINARDI (all’epoca dei fatti non tesserato per la Soc. US Pergocrema 1932 Srl), MANOLO BUCCI (Presidente della Soc. US Pergocrema 1932 Srl) E DELLA SOCIETA’ US PERGOCREMA 1932 Srl (nota n. 1720/866pf10/11/SS/fc del 26.9.2011). Il deferimento Con provvedimento del 26 settembre 2011, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione disciplinare: - Il signor Alessio Tacchinardi; - Il signor Manolo Bucci; - la società US Pergocrema 1932 Srl; Per rispondere: il signor Alessio Tacchinardi: a) della violazione dell’art.1, comma 5 del C.G.S. in relazione al combinato disposto degli artt. 16, lett. L e 29 del Regolamento per il Settore Tecnico per essere stato inserito nelle liste ufficiali di gara del 9 gennaio 2011 (Pergocrema - Giacomese) e 16 gennaio 2011 (Pergocrema - Bologna) della squadra nazionale Allievi Professionisti della Us Pergocrema 1932 srl, con la qualifica di massaggiatore, seppur in carenza dei requisiti previsti e, quindi dei titoli abilitativi professionali, richiesti dalla normativa di settore; b) della violazione di cui all’art.1, comma 5 del C.G.S. per esser stato inserito in 6 liste ufficiali di gara della Squadra Nazionale Allievi Professionisti della US Pergocrema 1932 Srl, con la qualifica di Dirigente Accompagnatore, seppur in carenza di alcun tesseramento con la società Us Pergocrema 1932 Srl; il signor Manolo Bucci: a) della violazione dell’art.1, comma 1 del C.G.S. in riferimento all’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver consentito, e comunque, non impedito al sig. Vanazzi Stefano Santo, nella stagione 2010-2011, di svolgere attività di allenatore a favore della US Pergocrema 1932 Srl, con formale inserimento per tale funzione nelle distinte degli incontri della squadra nazionale Allievi Professionisti del 9 gennaio 2011 (Pergocrema-Bologna) e del 16 gennaio 2011 (Pergocrema-Giacomense), pur non essendo in costanza di tesseramento con la stessa società sino al 20 gennaio 2011, data di perfezionamento del suo vincolo; b) per aver consentito, in relazione al combinato disposto degli artt.16, lettera L e 29 del regolamento per il Settore Tecnico al signor Tacchinardi Alessio di svolgere attività di massaggiatore della squadra Nazionale Allievi Professionisti della US Pergocrema 1932 Srl, pur non avendone titolo di abilitazione, come si evince dalle liste ufficiali di gara del 9 gennaio 2011 e del 16 gennaio 2011 e per aver permesso al medesimo signor Tacchinardi Alessio di essere inserito in altre sei gare della medesima squadra, quale dirigente accompagnatore ufficiale in assenza di alcun tesseramento con la società Pergocrema 1932 srl; .a., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2 del C.G.S. in relazione al comportamento ascritto al tesserato pro tempore; la società US Pergocrema 1932 Srl; a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente, al proprio tecnico ed al sig. Tacchinardi Alessio, ai sensi dell’art.4, comma 1 e 2 del CGS. Il dibattimento Preliminarmente la Commissione prende atto che il presente procedimento proviene da rinvio deciso nella riunione dell’11.11.2011. Alla riunione del 31 maggio 2012 è comparso esclusivamente il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione: per il signor Alessio Tacchinardi, l’inibizione per 4 mesi; per il signor Manolo Bucci , l’inibizione per 3 mesi; La Procura ha anche ribadito la richiesta di affermazione della responsabilità della società Pergocrema 1932 srl l’ammenda di € 3.000,00. I motivi della decisione Le contestazioni mosse dalla Procura si fondano su inconfutabili elementi documentali atteso che risulta agli atti l’inserimento del signor Tacchinardi Alessio quale massaggiatore nella lista presentata in occasione dell’incontro Pergocrema-Giacomense del 16 gennaio 2011; Pergocrema-Bologna del 9 gennaio 2011; Reggiana-Pergocrema ovvero come accompagnatore ufficiale in occasione dell’incontro Pergocrema-Fiorentina del 30 gennaio 2011; Spal-Pergocrema; Pergocrema-Cremonese; Modena-Pergocrema; Pergocrema- Parma del 27 febbraio 2011. Dall’attestazione della Lega Pro del 14 aprile 2011 emerge altresì che il suddetto signor Alessio Tacchinardi “non risulta incluso nel censimento e neppure nei ruoli tecnici della società Pergocrema 1932 srl”. Atteso che l’inserimento del signor Alessio Tacchinardi all’interno delle liste presentate in occasione degli incontri sopra citati deve ritenersi avvenuto nella consapevolezza della società, deve affermarsi la responsabilità sia del signor Manolo Bucci, quale Presidente p.t. che della società Pergocrema 1932 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Il medesimo signor Manolo Bucci deve ritenersi anche responsabile per aver tollerato l’abusivo impiego come allenatore del signor Stefani Vanazzi. Sul punto appare sufficiente richiamare la pronuncia del Settore Tecnico F.I.G.C. Stagione sportiva 2011/2012 (comunicato n.126) con cui si è condannato il signor Stefanio Vanazzi alla squalifica fino al 12 giugno 2012 per aver svolto attività di allenatore della squadra allievi del Pergocrema non essendo in regola con il tesseramento annuale. Sulla scorta di tali elementi deve accogliersi la richiesta della Procura Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale afferma la responsabilità: del signor Alessio Tacchinardi con applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione; del signor Manolo Bucci con applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione. della società US Pergocrema 1932 Srl con applicazione della sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00)
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it