F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 07 Giugno 2012 (323) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PELUSO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. GSF Spezia) E DELLA SOCIETA’ GSF SPEZIA (nota n. 4939/154pf11/12/AM/ma del 31.1.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 07 Giugno 2012
(323) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PELUSO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. GSF Spezia) E DELLA SOCIETA’ GSF SPEZIA (nota n. 4939/154pf11/12/AM/ma del 31.1.2012).
Il deferimento
Con provvedimento del 31 gennaio 2012, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:
- Il signor Luigi Peluso;
- la società GFS Spezia;
Per rispondere:
il signor Luigi Peluso:
in qualità di Presidente p.t. della società GFS Spezia per aver consentito e comunque tollerato che la signora Sabrina Cardini, iscritta nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di base (codice n.55.263) esercitasse le funzioni di allenatore della prima squadra femminile ininterrottamente durante le stagioni 2007-2008, 2008-2009, 2009- 2010, 2011-2012, in totale assenza di un suo formale tesseramento, venendo altresì inserita come Vice Presidente e Dirigente della medesima società senza aver conseguito la necessaria sospensione dall’albo dei settori tecnico, violando così l’art.1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.38, comma 1 delle N.O.I.F. e l’art.33, commi 1 e 3 del Regolamento del settore tecnico;
la società GSF Spezia;
a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al Presidente della società.
Il dibattimento
Alla riunione del 31 maggio 2012 è comparso esclusivamente il rappresentante della Procura Federale. Il signor Peluso, in data 21 maggio 2012, ha presentato una memoria, riconoscendo la propria responsabilità, derivante dall’ignoranza della disposizione. Il Procuratore ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione:
per il signor Luigi Peluso: l’inibizione per 4 mesi;
per la società GFS Spezia: l’ammenda di € 2.000,00.
I motivi della decisione
Le contestazioni mosse dalla Procura si fondano su inconfutabili elementi documentali (assenza di tesseramento della signora Sabrina Cardini, contemporaneo esercizio delle funzioni di allenatore e di Vicepresidente e dirigente, senza preventiva sospensione dai ruoli tecnici) peraltro riconosciuti dallo stesso signor Luigi Peluso nella memoria in atti. La signora Cardini Sabrina è stata, nelle stagioni indicate dalla Procura sia allenatrice della prima squadra femminile che Vicepresidente e dirigente della società GFS Spezia, senza Alcun tesseramento dalla stagione 2007 al 2012, venendo altresì squalificata dal Settore Tecnico F.I.G.C. Stagione sportiva 2011/2012 (Comunicato ufficiale n.126) fino al 30 luglio 2012 . Il riconoscimento della responsabilità da parte del signor Luigi Peluso, induce tuttavia a mitigare le pretese avanzate dalla Procura come nel dispositivo Sulla scorta di tali elementi si afferma la responsabilità del signor Luigi Peluso a 3 (tre) mesi di inibizione e la conseguente colpevolezza della società GFS Spezia, a titolo di responsabilità diretta, ad € 800 (ottocento).
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale afferma la responsabilità:
del signor Luigi Peluso con applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione;
della società GSF Spezia con applicazione della sanzione dell’ammenda di € 800,00 (ottocento/00)
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