F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 07 Giugno 2012 (379) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. CARLO BLATTI (Presidente della Soc. CC San Gregorio ASD) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (380) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. FRANCESCO SANSONE (Presidente della Soc. GSD San Giovanni Gemini) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (381) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. LAURA VOLPES (Presidente della Soc. ASD Sporting Arenella) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (382) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIOVANNI LUCA ASTORINA (Presidente della Soc. ASD Sporting Viagrande) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (383) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. AURELIO LOMBARDO FACCIALE (Presidente della Soc. ASD Troina) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (384) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. NICOLO’ RIPA (Presidente della Soc. Pol. Villafranca Tirrena) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (385) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SALVATORE SANFILIPPO (Presidente della Soc. Pol. Dil. Aquila Caltagirone) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (386) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. MARIANO GIANNONE (Presidente della Soc. Pol. Dil. Città di Villabate) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (387) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. PIERINO SCAFFIDI ARGENTINA (Presidente della Soc. ASD Due Torri) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (388) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. LUIGI BONASERA (Presidente della Soc. GSD Enna Calcio) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (389) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SALVATORE CATANIA (Presidente della Soc. SSD Gattopardo Palma Srl) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (390) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ROSARIO SCROFANI (Presidente della Soc. AC Palazzolo ASD) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (391) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. MARIO CIARAMELLA (Presidente della Soc. ACD Paternò 2004) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (392) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE LO SCIUTO (Presidente della Soc. USD Roccapalumba) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 07 Giugno 2012 (379) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. CARLO BLATTI (Presidente della Soc. CC San Gregorio ASD) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (380) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. FRANCESCO SANSONE (Presidente della Soc. GSD San Giovanni Gemini) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (381) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. LAURA VOLPES (Presidente della Soc. ASD Sporting Arenella) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (382) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIOVANNI LUCA ASTORINA (Presidente della Soc. ASD Sporting Viagrande) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (383) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. AURELIO LOMBARDO FACCIALE (Presidente della Soc. ASD Troina) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (384) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. NICOLO’ RIPA (Presidente della Soc. Pol. Villafranca Tirrena) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (385) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SALVATORE SANFILIPPO (Presidente della Soc. Pol. Dil. Aquila Caltagirone) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (386) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. MARIANO GIANNONE (Presidente della Soc. Pol. Dil. Città di Villabate) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (387) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. PIERINO SCAFFIDI ARGENTINA (Presidente della Soc. ASD Due Torri) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (388) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. LUIGI BONASERA (Presidente della Soc. GSD Enna Calcio) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (389) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SALVATORE CATANIA (Presidente della Soc. SSD Gattopardo Palma Srl) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (390) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ROSARIO SCROFANI (Presidente della Soc. AC Palazzolo ASD) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (391) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. MARIO CIARAMELLA (Presidente della Soc. ACD Paternò 2004) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). (392) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE LO SCIUTO (Presidente della Soc. USD Roccapalumba) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012). Occorre premettere in fatto quanto segue. La Lega Nazionale Dilettanti con nota del 15 giugno 2010 comunicava a tutti i Comitati Regionali, nonché ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, le linee-guida per le iscrizioni delle società ai campionati di competenza della stagione sportiva 2010 – 2011. Veniva precisato in siffatta nota che i Comitati Regionali avrebbero dovuto individuare un primo termine per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda (disponibilità di un impianto di gioco omologato, inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di enti federali, Società e Tesserati, versamento di diritti ed oneri finanziari con possibilità di rateizzazione per alcune voci) ed un secondo termine di natura esclusivamente perentoria per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non si era potuto presentare contestualmente alla iscrizione. Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l’inosservanza del primo termine, pur se di natura ordinatoria, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi dagli Organi della Giustizia Sportiva con un’ammenda oppure con punti di penalizzazione in classifica su deferimento della Procura Federale. Ai Comitati venivano delegate la fissazione dei termini di presentazione della domanda di iscrizione e di deposito della documentazione, nonché la tipologia delle sanzioni da applicare. Si precisava, infine, che l’inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza. Nel caso portato all’attuale cognizione di questa Commissione, era accaduto che il Presidente del Comitato Regionale Sicilia con lettera 2 febbraio 2011 recante all’oggetto “Illecito disciplinare”, in ottemperanza alla Direttiva della Lega Nazionale Dilettanti sopra richiamata, aveva reso noto alla Procura Federale che alcune società partecipanti ai Campionati di detto Comitato avevano regolarizzato la propria posizione entro il secondo termine ed erano pertanto incorse nell’illecito disciplinare. Egli, nel contempo, chiedeva che la Procura, ove lo avesse ritenuto, provvedesse a deferire le Società inadempienti per l’applicazione dell’ammenda deliberata dal Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato nella riunione del 23 giugno 2010 nella misura da € 50,00 ad € 400,00. Le Società segnalate, ad ognuna delle quali la lettera era stata inviata ai fini della conoscenza della contestazione ad esse mossa, erano la CCS Gregorio ASD, la GSD San Giovanni Gemini, la ASD Sporting Arenella, la ASD Sporting Viagrande, la ASD Troina, la Pol. Villafranca Tirrena, la Pol. Dil. Aquila Caltagirone, la Pol. D. Città di Villabate, la ASD Due Torri, la GSD Enna Calcio, la SSD Gattopardo Palma srl, la AC Palazzolo ASD, la ACD Paternò 2004, la USD Rocca Palumba, che la Procura Federale, con separati atti datati 29 ottobre 2011, deferiva singolarmente alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, unitamente al legale rappresentante di ciascuna deferita, che nell’ordine di elencazione delle suddette Società, risultavano essere i Sigg.ri Blatti Carlo, Sansone Francesco, Sig.ra Volpes Laura, Astorina Giovanni Luca, Lombardo Facciale Aurelio, Ripa Nicolò, Sanfilippo Salvatore, Giannone Mariano, Scaffidi Argentina Pierino, Bonasera Luigi, Catania Salvatore, Scrofani Rosario, Ciaramella Mario, Lo Sciuto Giuseppe. In ogni deferimento veniva contestata ai legali rappresentanti delle Società la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS con riferimento all’art. 24 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed alle Disposizioni generali del C.U. n. 502 / UNICO del 24 giugno 2010 del Comitato Regionale Sicilia, per aver disatteso l’obbligo per le Società di perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato; ed alle Società la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per la responsabilità diretta stante l’addebito ascritto al proprio legale rappresentante. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisioni pubblicate sul CU n. 330/CDT 22 del 21 febbraio 2012, accoglieva i deferimenti ed infliggeva ad ogni Società la sanzione dell’ammenda ed al legale rappresentante di ciascuna Società la sanzione dell’ammonizione. Detta ultima sanzione era motivata sul presupposto dell’applicazione ai deferiti delle attenuanti del caso, tenuto conto che si trattava di inadempimenti di natura parziale, maturati in un contesto minimo e particolare. Per l’effetto venivano inflitte le seguenti ammende: € 100,00 a CCS Gregorio ASD, GSD San Giovanni Gemini, ASD Sporting Arenella, ASD Sporting Viagrande, ASD Troina, Pol. Villafranca Tirrena; € 150,00 a Pol. Dil. Aquila Caltagirone, Pol. D. Città di Villabate, ASD Due Torri, GSD Enna Calcio, SSD Gattopardo Palma srl, AC Palazzolo ASD, ACD Paternò 2004; € 50,00 a USD Rocca Palumba, nonché l’ammonizione a carico dei Sigg.ri Blatti Carlo, Sansone Francesco, Sig.ra Volpes Laura, Astorina Giovanni Luca, Lombardo Facciale Aurelio, Ripa Nicolò, Sanfilippo Salvatore, Giannone Mariano, Scaffidi Argentina Pierino, Bonasera Luigi, Catania Salvatore, Scrofani Rosario, Ciaramella Mario, Lo Sciuto Giuseppe. Avverso tali decisioni ricorre con separati atti la Procura Federale, la quale, richiamati i fatti e deducendo che la responsabilità della Società è sempre da imputarsi al soggetto attivo della condotta sanzionata, individuato ai sensi degli artt. 1 comma 1 e 4 comma 1 CGS nel legale rappresentante della stessa anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra rappresentante (il Presidente della Società) e rappresentata (la Società), chiede che, in parziale riforma di ogni singola decisione, venga inflitta ai legali rappresentanti delle Società deferite, singolarmente considerati, la inibizione di mesi due per ognuno ai Sigg.ri Blatti, Sansone, Volpes, Astorina, Lombardo Facciale e Ripa; di mesi tre per ognuno ai Sigg.ri Sanfilippo, Giannone, Scaffidi Argentina, Bonasera, Catania, Scrofani e Ciaramella; di giorni trenta al Sig. Lo Sciuto. Ha aggiunto la ricorrente che le decisioni impugnate si sono poste in contrasto con il consolidato orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva anche di ambito territoriale, i quali, in casi analoghi, affermata la concomitante responsabilità del legale rappresentante e della società in relazione all’art. 1 comma 1 CGS quanto al primo ed all’art. 4 comma 1 quanto alla seconda, avevano comminato ai legali rappresentanti delle società inadempienti la sanzione della inibizione, in quanto maggiormente afflittiva rispetto a quella della semplice ammonizione, non adeguata alla gravità dei fatti contestati ed agli effetti consequenziali derivati. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi, previa riunione degli stessi. Nessuno è comparso dei deferiti, i quali non hanno in alcun modo contro dedotto. La Commissione osserva quanto segue. In via preliminare deve essere stralciata dal presente procedimento la posizione del Sig. Ciaramella Mario, legale rappresentante della Soc. ACD Paternò 2004, in quanto non risulta ricevuta dal deferito la lettera di comunicazione della fissazione della riunione odierna, per essere la stessa ritornata al mittente con la dicitura destinatario trasferito. Gli atti afferenti siffatta posizione vanno rimessi alla Procura Federale per la eventuale rinnovazione del ricorso. Deve essere inoltre disposta la riunione dei restanti ricorsi stante l’evidente connessione oggettiva tra loro esistente. Nel merito, il ricorso è fondato. Come è stato costantemente affermato da questa Commissione, la statuizione contenuta nelle disposizioni relative alle modalità di iscrizione ai Campionati, che l’inosservanza del termine ordinatorio anche per un solo adempimento costituisce illecito disciplinare, richiama di per sé il precetto contenuto nell’art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione implica le sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati delle società di cui all’art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma 1 lettera H). Inoltre, l’art. 10 comma terzo bis CGS, nel prevedere a carico delle società dilettantistiche, che non adempiono all’obbligo di deposito della documentazione richiesta per la partecipazione al campionato di competenza nei termini fissati dalle disposizioni, le sanzioni ivi riportate, implica di per sé la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, ai quali va inevitabilmente ascritto l’addebito del mancato adempimento. In sintesi, sussiste in pieno l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, invocato dalla Procura Federale e peraltro riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi (veggasi, tra le molte, la decisione di questa Commissione n. 532, in C.U. n. 49/CDN del 20 dicembre 2011; nn. 203 e ss. in C.U. n. 62/CDN del 9 febbraio 2012). In tale contesto, le decisioni impugnate andranno riformate limitatamente alla erronea mancata inibizione dei summenzionati legali rappresentanti delle deferite; a tutti costoro andrà inflitta la detta sanzione, da comminarsi in maniera inferiore rispetto al chiesto, avuto riguardo all’orientamento di questa Commissione, che si espresso in giorni trenta di inibizione per il primo inadempimento contestato ed in giorni quindici per ogni inadempimento ulteriore. Nei casi dedotti nel presente procedimento e, più in particolare dalla lettera della parte motiva del deferimento, risulta che ad ogni Società era stato contestato un solo inadempimento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale: dispone lo stralcio della posizione del Sig. Mario Ciaramella, legale rappresentante della ACD Paternò 2004 e rimette gli atti alla Procura Federale per la eventuale rinnovazione del ricorso; riuniti i restanti ricorsi, a parziale modifica di ogni decisione impugnata, infligge ai Sigg.ri: Carlo BLATTI (Presidente della Soc. CC San Gregorio ASD); Francesco SANSONE (Presidente della Soc. GSD San Giovanni Gemini); Laura VOLPES (Presidente della Soc. ASD Sporting Arenella); Giovanni Luca ASTORINA (Presidente della Soc. ASD Sporting Viagrande); Aurelio LOMBARDO FACCIALE (Presidente della Soc. ASD Troina); Nicolò RIPA (Presidente della Soc. Pol. Villafranca Tirrena); Salvatore SANFILIPPO (Presidente della Soc. Pol. Dil. Aquila Caltagirone); Mariano GIANNONE (Presidente della Soc. Pol. Dil. Città di Villabate); Pierino SCAFFIDI ARGENTINA (Presidente della Soc. ASD Due Torri); Luigi BONASERA (Presidente della Soc. GSD Enna Calcio); Salvatore CATANIA (Presidente della Soc. SSD Gattopardo Palma Srl); Rosario SCROFANI (Presidente della Soc. AC Palazzolo ASD); Giuseppe LO SCIUTO (Presidente della Soc. USD Roccapalumba); la inibizione di gg. 30 (trenta) ciascuno.
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