F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 07 Giugno 2012 (451) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US SANREMESE CALCIO 1904 Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI CINQUE CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC AL SIG. MARCO DEL GRATTA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Ospedaletti Sanremo ora US Sanremese Calcio 1904 Srl) E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 56 del 29.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 07 Giugno 2012 (451) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US SANREMESE CALCIO 1904 Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI CINQUE CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC AL SIG. MARCO DEL GRATTA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Ospedaletti Sanremo ora US Sanremese Calcio 1904 Srl) E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria - CU n. 56 del 29.3.2012). Con atto del 4.4.2012, l’Avv. Silvia Chiappalupi, qualificatasi difensore della US Sanremese Calcio 1904 Srl in liquidazione e del Sig. Marco Del Gratta ha impugnato la delibera, pubblicata su CU n. 56 del 29.3.2012, con la quale la CDT presso il CR Liguria ha inflitto al Sig. Marco Del Gratta, all’epoca dei fatti Presidente della SSD Ospedaletti Sanremo oggi US Sanremese Calcio 1904 Srl, la sanzione della inibizione nel massimo edittale di anni cinque, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ed alla US Sanremese Calcio 1904 Srl a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00. Il procedimento traeva origine dal deferimento con il quale il primo era stato incolpato della violazione dell’art. 1, co. 1, CGS per avere, tramite persona appositamente incaricata, incendiato in due differenti occasioni a fini ritorsivi nel corso della stagione sportiva 2008/2009, alcuni automezzi di proprietà della Società Carlin’s Boy, mentre la seconda a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS per le violazioni ascritte all’allora Presidente. Il reclamo è inammissibile. L’art. 33 CGS impone che gli unici legittimati a proporre reclamo siano le società ed i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso (co. 1) e che i reclami e ricorsi sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori devono essere trasmessi agli organi competenti direttamente dalle parti interessate (co. 5), le quali, se presenti, possono successivamente farsi assistere da persone di loro fiducia (art. 34, co. 7). Il combinato disposto di tali norme impone, pertanto, che l’impugnativa debba essere sempre effettuata personalmente dalla parte interessata o dal suo procuratore con ciò intendendosi non tanto chi sia incaricato dell’assistenza di cui al predetto art. 34, quanto, invece, chi sia dotato del potere specifico di impugnare sostituendosi, sostanzialmente, alla parte interessata, secondo quanto costituisce ius receptum nell’interpretazione della norma da parte degli organi di giustizia sportiva. La sottoscrizione da parte di soggetto privo di tale potere, determinando l’insussistenza di una condizione dell’azione, integra un difetto sostanziale e originario dell’atto e non un profilo di mera irregolarità formale nel conferimento della procura, insuscettibile, quindi, di sanatoria ex art. 33, co. 9, CGS. Questo è quanto avvenuto nel caso di specie. Il reclamo è stato sottoscritto non dal tesserato e dal legale rappresentante della società, bensì da persona che si qualifica rappresentante e/o difensore delle parti, in virtù di nomina in atti (peraltro contenente la specifica autorizzazione a ricorrere al procedimento di cui all’art. 23 CGS), che, però, a parte il dato letterale e per quanto detto, è inidonea a spiegare effetti quanto ad eventuali future impugnazioni. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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