COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 07.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO: – dei Signori MORA RODRIGUEZ JAUN CARLOS e LEONE VINZENT, la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere disputato nella stagione sportiva 2011 – 2012, rispettivamente 12 e 7 gare nelle file della Società A.S.D. G.S. Raiano, valevoli per il Campionato Regionale Allievi, senza averne titolo perché non in costanza di tesseramento; – del Sig. DI BARTOLO DANIELE, la violazione dell’art. 1, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 6, C.G.S. e 38, comma 1, N.O.I.F. ed in riferimento al C.U. n°1, stagione sportiva 2011 – 2012, Settore Giovanile e Scolastico, per avere consentito nella stagione sportiva 2011 – 2012 al Sig. Lucantoni Ferdinando di svolgere attività di tecnico in favore della Società A.S.D. G.S. Raiano in assenza e, quindi, non in costanza di tesseramento con la predetta società e per avere sottoscritto, sempre nella stagione sportiva 2011 – 2012, sei distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano agli incontri sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori Mora Rodriguez Jaun Carlos e Leone Vinzent non ne avessero titolo perché non in costanza di tesseramento; – del Sig. FONTE NUNZIO, la violazione dell’art. 1, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 6, C.G.S. per avere, nella stagione sportiva 2011 – 2012, sottoscritto tre distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano agli incontri sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori Mora Rodriguez Jaun Carlos e Leone Vinzent non ne avessero titolo perché non in costanza di tesseramento; – del Sig. PATELLA ALTERICO, la violazione dell’art. 1, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 6, C.G.S. per avere sottoscritto, nella stagione sportiva 2011 – 2012, due distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano agli incontri sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori Mora Rodriguez Jaun Carlos e Leone Vinzent non ne avessero titolo perché non in costanza di tesseramento; – del Sig. GINNETTI MASSIMO, la violazione dell’art. 1, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 6, C.G.S. per avere sottoscritto, nella stagione sportiva 2011 – 2012, una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano agli incontri sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori Mora Rodriguez Jaun Carlos e Leone Vinzent non ne avessero titolo perché non in costanza di tesseramento; – della Società A.S.D. G.S. RAIANO la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati o ai soggetti che abbiano, comunque, svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S.
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