COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 06/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1 – DEFERIMENTO (N. 5606/22pf11-12/GT/dl) FIORILLO GIOVANNI, FARABELLA MAURIZIO, CASCIANO GIUSEPPE, SOCIETA A.C.D. VIETRI DI POTENZA

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 06/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1 - DEFERIMENTO (N. 5606/22pf11-12/GT/dl) FIORILLO GIOVANNI, FARABELLA MAURIZIO, CASCIANO GIUSEPPE, SOCIETA A.C.D. VIETRI DI POTENZA La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA, composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Paolo Giordano e Arturo Grenci - Componenti - nella seduta del 04/06/2012 ha deliberato quanto segue: PREMESSO Che il VICE PROCURATORE FEDERALE con nota del 21 Febbraio 2012, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA: - FIORILLO GIOVANNI per rispondere sia della violazione di cui all’art. 1 comma 1 anche in relazione all’art. 10 commi 2 e 6 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2010/2011 almeno le gare valevoli per il Campionato di 1^ Categoria - Girone “A” del C.R. Basilicata, PS CECILIA - A.C.D. VIETRI DI POTENZA del 11/10/2010 e FOGGIANO MELFI - A.C.D. VIETRI DI POTENZA del 13/02/2011 nelle fila della A.C.D. VIETRI DI POTENZA, senza averne titolo perché squalificato e beneficiando delle generalità del tesserato FARABELLA MAURIZIO; sia della violazione di cui all’art. 01 comma 3 C.G.S., per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione del Collaboratore della PROCURA FEDERALE prevista per il giorno 06/10/2011, benché a lui regolarmente inviata; - FARABELLA MAURIZIO per rispondere sia della violazione di cui all’art. 1 comma 1 anche in relazione all’art. 10 commi 2 e 6 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito che FIORILLO GIOVANNI, nella stagione sportiva 2010/2011 disputasse almeno le gare valevoli per il Campionato di 1^ Categoria - Girone “A” del C.R. Basilicata, P.S. CECILIA - A.C.D. VIETRI DI POTENZA del 11/12/2010 e FOGGIANO MELFI - A.C.D. VIETRI DI POTENZA del 13/02/2011 nelle fila della A.C.D. VIETRI DI POTENZA, senza averne titolo perché squalificato e beneficiando delle proprie generalità; sia della violazione di cui all’art. 01 comma 3 C.G.S., per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione del Collaboratore della PROCURA FEDERALE prevista per i giorni 06/10/2011 e 15/12/2011, benché a lui regolarmente inviate; - CASCIANO GIUSEPPE per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 commi 2 e 6 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto in data 11/12/2010 e 13/02/2011 due distinte gara in cui si dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore FIORILLO GIOVANNI non avente titolo perché squalificato, comparisse falsamente sotto il nome di FARABELLA MAURIZIO; - A.C.D. VIETRI DI POTENZA per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 04 commi 1 e 2 C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati e ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 01 comma 05 C.G.S.; Che la C.D.T. nella seduta del 19 Maggio 2012 verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione del SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE, Avv. NICOLA MONACO, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: • FIORILLO GIOVANNI squalifica per anni tre (3) e mesi sei (6); • FARABELLA MAURIZIO squalifica per anni due (2) e mesi sei (6); • CASCIANO GIUSEPPE inibizione per anni due (2); • A.C.D. VIETRI DI POTENZA penalizzazione di punti sei (6) da applicarsi nella stagione sportiva nella quale possa essere maggiormente afflittiva ed ammenda di € 3.000,00; e del solo TOMASILLO NICOLINO nella sua qualità di SEGRETARIO della A.C.D. VIETRI DI POTENZA il quale, una volta preliminarmente dichiarato di non volersi avvalere del rito abbreviato del patteggiamento dalla vigente normativa previsto, sollecitava la reiezione del deferimento a carico del Sodalizio da lui rappresentato e il rigetto delle richieste dalla PROCURA FEDERALE formalizzate; Che gli altri deferiti benché regolarmente convocati non si presentavano. Tanto premesso, la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza; Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di FIORILLO GIOVANNI, FARABELLA MAURIZIO, CASCIANO GIUSEPPE, SOCIETA A.C.D. VIETRI DI POTENZA per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; Ritenuto che gli eventi, così come contestati, appaiano solo parzialmente acclarati; Considerato, nondimeno, come la mancata comparizione dei deferiti FIORILLO GIOVANNI, FARABELLA MAURIZIO e CASCIANO GIUSEPPE e la conseguente, omessa, coltivazione da parte degli stessi di compiute attività difensive, consentano di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad abilitare questa Commissione, nei limiti che verranno di seguito più puntualmente rappresentati, a discostarsi dalle valutazioni di colpevolezza nei confronti di questi ultimi nella richiesta di deferimento compendiate; Analizzata la documentazione dalla PROCURA FEDERALE esibita a sostegno della propria azione ed altra consistente in certificazione relativa alla posizione tesseramento dei calciatori FIORILLO GIOVANNI e FARABELLA MAURIZIO deve propedeuticamente ritenersi come il deferimento relativo alla fattispecie in esame dalla PROCURA FEDERALE elaborato sia da qualificarsi senza meno procedibile e come, per l’effetto, i ripetuti FIORILLO GIOVANNI e FARABELLA MAURIZIO debbano rispondere delle contestazioni nei loro confronti mosse; Accertato ancora come il giocatore FIORILLO GIOVANNI all’epoca dei fatti risultasse irretito da squalifica per cinque anni con proposta di radiazione così come irrogata dalla C.D.T. presso C.R. CAMPANIA con Delibera del 10-24/11/2008 pubblicata su C.U. del 27/11/2008; Osservato come i fatti oggetto di deferimento in relazione alle posizioni di FIORILLO GIOVANNI e FARABELLA MAURIZIO abbiano trovato sostanziale ed effettivo riscontro nelle deposizioni rese in sede di audizione innanzi alla PROCURA FEDERALE da tesserati in corso di indagine meglio identificati e indicati, in particolare nelle persone dei calciatori VUOLO ANTONIO e CASTELGRANDE PASQUALE nonché dell’allenatore di base BISCEGLIA EDMONDO, i quali concordemente e in forza anche di reperti fotografici acquisiti agli atti di inchiesta, confermavano di aver riconosciuto il ridetto FIORILLO GIOVANNI, da alcuni di questi personalmente incontrato e conosciuto in occasione di pregressi eventi agonistici come il calciatore dalla A.C.D. VIETRI DI POTENZA schierato nelle gare valevoli per il Campionato di 1^ Categoria - Girone “A” del C.R. Basilicata, PS CECILIA - A.C.D. VIETRI DI POTENZA del 11/12/2010 e FOGGIANO MELFI - A.C.D. VIETRI DI POTENZA del 13/02/2011 sotto le false generalità di FARABELLA MAURIZIO; Osservato nondimeno come le sopra emerse circostanze abbiano trovato ulteriore riscontro grazie a comparazioni fotografiche esperite nel corso degli accertamenti istruttori dalla PROCURA FEDERALE condotti; Ritenuto di converso, come dall’analisi del voluminoso carteggio dalla Procura Federale prodotto a sostegno della propria azione non sia stato possibile acclarare ulteriori responsabilità per i fatti a FIORILLO GIOVANNI e FARABELLA MAURIZIO ascritti in ragione delle presunte alterazioni del documento di identità asseritamente appartenente al ripetuto FARABELLA MAURIZIO per essere lo stesso pervenuto all’esame di questa Commissione, priva di autonomi poteri investigativi, solo in copia e come tale scevro dei requisiti di originalità e certezza utili a attribuirgli qualità di fonte di prova privilegiata; Considerato, in definitiva, come pur in presenza di lacune istruttorie dalla stessa PROCURA FEDERALE del resto lealmente ammesse a pagina 10 della “Relazione” avente ad oggetto “Accertamenti in ordine alla partecipazione sotto false generalità del calciatore FIORILLO GIOVANNI (A.C.D. VIETRI DI POTENZA) affetto da squalifica nel corso della Stagione Sportiva 2010/2011” anche riguardo il profilo di FARABELLA MAURIZIO, rimasto per vero piuttosto defilato rispetto alla responsabilità principalmente addossata a FIORILLO GIOVANNI, l’incrocio delle richiamate circostanze si qualifichino sufficienti a ponderare Il comportamento dei tesserati FIORILLO GIOVANNI e FARABELLA MAURIZIO quale integrativo, seppure con diverso grado di colpa, delle contestate violazioni, laddove gli stessi sono certamente venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver il primo disputato nella stagione sportiva 2010/2011 almeno le gare valevoli per il Campionato di 1^ Categoria - Girone “A” del C.R. Basilicata, P.S. CECILIA - A.C.D. VIETRI DI POTENZA del 11/12/2010 e FOGGIANO MELFI - A.C.D. VIETRI DI POTENZA del 13/02/2011 nelle fila della A.C.D. VIETRI DI POTENZA, senza averne titolo perché squalificato e sotto le generalità del tesserato FARABELLA MAURIZIO e il secondo per aver consentito che il primo le disputasse beneficiando delle proprie generalità; Osservato ancora come il comportamento da CASCIANO GIUSEPPE tenuto integri, pur in un contesto istruttorio per la verità non esaustivo in ragione della militanza di soli indizi a suo carico, seppur corroborati da lacune che hanno contraddistinto le deposizioni per certi versi contraddittorie e incongruenti in corso di indagine rese e in difetto, tuttavia, di elementi utili a testimoniare la sua piena ed effettiva consapevolezza in ordine ai fatti portati all’attenzione della GIUSTIZIA SPORTIVA, la violazione contestata, laddove questi nella sua qualità di Presidente ed Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ripetuta A.C.D. VIETRI DI POTENZA sottoscriveva in data 11/12/2010 e 13/02/2011 due distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore FIORILLO GIOVANNI non avente titolo perché squalificato, comparisse falsamente sotto il nome di FARABELLA MAURIZIO; Ritenuto, nondimeno, come, in forza di quanto in motivazione argomentato, pur all’interno di un quadro probatorio non compiutamente sagomato limitatamente alla posizione del Presidente e Dirigente Accompagnatore Ufficiale all’epoca dei fatti CASCIANO GIUSEPPE, acclarata secondo le previsioni del C.G.S., debba dirsi la responsabilità diretta e oggettiva della A.C.D. VIETRI DI POTENZA, che nel presente ambito processuale, pur non essendo riuscita in alcun modo a documentare il tentativo, se non altro, di reperire il calciatore FARABELLA MAURIZIO onde sollecitare informative in riferimento ai fatti per cui è procedimento ovvero al suo stesso comportamento, non sembra, tuttavia, potersi giovare della rinnovazione della compagine sociale in sede di audizione evocata a difesa e a discarico di ipotetiche responsabilità, risultando del tutto evidente la continuità della natura societaria che nel passaggio tra il vecchio e il nuovo Sodalizio, per quanto attestato dalla documentazione in corso di indagine acquisita e poi prodotta, ha confermato nel proprio Organigramma alcuni Dirigenti e addirittura mantenuto Ragione Sociale e numero di matricola ed affiliazione al C.R. BASILICATA F.I.G.C., in ragione delle violazioni ascritte al proprio Presidente al tempo degli accadimenti nonché ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ascritte ai sensi dell’art. 01 comma 05 C.G.S.; Considerato alla stregua delle argomentazioni che precedono come il comportamento dei nominati tesserati FIORILLO GIOVANNI e FARABELLA MAURIZIO integri incontrovertibile violazione delle norme dal C.G.S. disciplinate e si qualifichi certamente meritevole di adeguate sanzioni; Osservato, del pari, come il comportamento da CASCIANO GIUSEPPE tenuto, pur integrando violazione delle norme dal C.G.S. disciplinate, si qualifichi, tuttavia, in ragione di ancoraggi probatori meno robusti, meritevole di sanzioni più mitigate rispetto a quelle in corso di comparizione richieste; Accertato da ultimo come la A.C.D. VIETRI DI POTENZA in ragione delle violazioni al proprio Presidente al tempo degli accadimenti nonché ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ascritte ai sensi dell’art. 01 comma 05 C.G.S. debba rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva e come tale sia a sua volta passibile di sanzioni, anche queste però, in ragione di quanto argomentato riguardo la posizione di CASCIANO GIUSEPPE, più mitigate rispetto a quelle in corso di comparizione richieste; Ritenuto in definitiva e per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara sia emersa, seppure con diverso grado di colpa, la responsabilità di tutti i deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi ascritti; In particolare: - quanto FIORILLO GIOVANNI perché in violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 commi 2 e 6 C.G.S. e così dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, disputava nella stagione sportiva 2010/2011 almeno le gare valevoli per il Campionato di 1^ Categoria - Girone “A” del C.R. Basilicata, PS CECILIA - A.C.D. VIETRI DI POTENZA del 11/12/2010 e FOGGIANO MELFI - A.C.D. VIETRI DI POTENZA del 13/02/2011 nelle fila della A.C.D. VIETRI DI POTENZA, senza averne titolo perché squalificato e beneficiando delle generalità del tesserato FARABELLA MAURIZIO; nonché perché in violazione di cui all’art. 01 comma 3 C.G.S. non rispondeva, senza giustificato motivo, alla convocazione del Collaboratore della PROCURA FEDERALE prevista per il giorno 06/10/2011, benché a lui regolarmente inviata, e non si presentava, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.; - quanto a FARABELLA MAURIZIO perché in violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 commi 2 e 6 C.G.S. e così dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento consentiva che FIORILLO GIOVANNI, nella stagione sportiva 2010/2011 disputasse almeno le gare valevoli per il Campionato di 1^ Categoria - Girone “A” del C.R. Basilicata, PS CECILIA - A.C.D. VIETRI DI POTENZA del 11/12/2010 e FOGGIANO MELFI - A.C.D. VIETRI DI POTENZA del 13/02/2011 nelle fila della A.C.D. VIETRI DI POTENZA, senza averne titolo perché squalificato e beneficiando delle proprie generalità; nonché perché in violazione di cui all’art. 01 comma 3 C.G.S. non rispondeva, senza giustificato motivo, alla convocazione del Collaboratore della PROCURA FEDERALE prevista per prevista per i giorni 06/10/2011 e 15/12/2011, benché a lui regolarmente inviata e si presentava, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere le richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.; - quanto a CASCIANO GIUSEPPE, perché, in violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 commi 2 e 6 C.G.S. e così dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, nella sua qualità di Presidente e Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ripetuta A.C.D. VIETRI DI POTENZA, sottoscriveva in data 11/12/2010 e 13/02/2011 due distinte gara in cui si dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore FIORILLO GIOVANNI non avente titolo perché squalificato, comparisse falsamente sotto il nome di FARABELLA MAURIZIO, nonché perché in violazione di cui all’art. 01 comma 3 C.G.S. non si presentava, malgrado rituale convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.; - quanto alla A.C.D. VIETRI DI POTENZA perché a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 04 commi 1 e 2 C.G.S. risponde per le violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 01 comma 05 C.G.S.; Osservato, tuttavia, come, in ragione di quanto in motivazione meglio rappresentato e in assenza di precedenti specifici, questa C.D.T. stimi lecita, in ragione anche di emergenze Giurisprudenziali a riguardo, l’applicazione nei confronti di FARABELLA MAURIZIO, CASCIANO GIUSEPPE e A.C.D. VIETRI DI POTENZA di sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla Procura Federale avanzate; Ritenuto da ultimo come l’irrogazione di punti di penalizzazione in danno della A.C.D. VIETRI DI POTENZA debba intendersi applicabile alla Stagione Sportiva 2012/2013 perché maggiormente afflittiva rispetto a quella in corso: P.Q.M. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 19 Maggio 2012 formulate, così provvede ed irroga a: • FIORILLO GIOVANNI squalifica per anni tre (3) e mesi sei (6); • FARABELLA MAURIZIO squalifica per anni due (2); • CASCIANO GIUSEPPE inibizione per mesi sei (6); • A.C.D. VIETRI DI POTENZA penalizzazione di punti 2(due) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013 e ammenda di € 500,00.
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