COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 07.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO: – dei Signori MORA RODRIGUEZ JAUN CARLOS e LEONE VINZENT, la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere disputato nella stagione sportiva 2011 – 2012, rispettivamente 12 e 7 gare nelle file della Società A.S.D. G.S. Raiano, valevoli per il Campionato Regionale Allievi, senza averne titolo perché non in costanza di tesseramento; – del Sig. DI BARTOLO DANIELE, la violazione dell’art. 1, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 6, C.G.S. e 38, comma 1, N.O.I.F. ed in riferimento al C.U. n°1, stagione sportiva 2011 – 2012, Settore Giovanile e Scolastico, per avere consentito nella stagione sportiva 2011 – 2012 al Sig. Lucantoni Ferdinando di svolgere attività di tecnico in favore della Società A.S.D. G.S. Raiano in assenza e, quindi, non in costanza di tesseramento con la predetta società e per avere sottoscritto, sempre nella stagione sportiva 2011 – 2012, sei distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano agli incontri sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori Mora Rodriguez Jaun Carlos e Leone Vinzent non ne avessero titolo perché non in costanza di tesseramento; – del Sig. FONTE NUNZIO, la violazione dell’art. 1, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 6, C.G.S. per avere, nella stagione sportiva 2011 – 2012, sottoscritto tre distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano agli incontri sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori Mora Rodriguez Jaun Carlos e Leone Vinzent non ne avessero titolo perché non in costanza di tesseramento; – del Sig. PATELLA ALTERICO, la violazione dell’art. 1, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 6, C.G.S. per avere sottoscritto, nella stagione sportiva 2011 – 2012, due distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano agli incontri sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori Mora Rodriguez Jaun Carlos e Leone Vinzent non ne avessero titolo perché non in costanza di tesseramento; – del Sig. GINNETTI MASSIMO, la violazione dell’art. 1, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 6, C.G.S. per avere sottoscritto, nella stagione sportiva 2011 – 2012, una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano agli incontri sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori Mora Rodriguez Jaun Carlos e Leone Vinzent non ne avessero titolo perché non in costanza di tesseramento; – della Società A.S.D. G.S. RAIANO la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati o ai soggetti che abbiano, comunque, svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 07.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO: - dei Signori MORA RODRIGUEZ JAUN CARLOS e LEONE VINZENT, la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere disputato nella stagione sportiva 2011 – 2012, rispettivamente 12 e 7 gare nelle file della Società A.S.D. G.S. Raiano, valevoli per il Campionato Regionale Allievi, senza averne titolo perché non in costanza di tesseramento; - del Sig. DI BARTOLO DANIELE, la violazione dell’art. 1, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 6, C.G.S. e 38, comma 1, N.O.I.F. ed in riferimento al C.U. n°1, stagione sportiva 2011 – 2012, Settore Giovanile e Scolastico, per avere consentito nella stagione sportiva 2011 – 2012 al Sig. Lucantoni Ferdinando di svolgere attività di tecnico in favore della Società A.S.D. G.S. Raiano in assenza e, quindi, non in costanza di tesseramento con la predetta società e per avere sottoscritto, sempre nella stagione sportiva 2011 – 2012, sei distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano agli incontri sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori Mora Rodriguez Jaun Carlos e Leone Vinzent non ne avessero titolo perché non in costanza di tesseramento; - del Sig. FONTE NUNZIO, la violazione dell’art. 1, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 6, C.G.S. per avere, nella stagione sportiva 2011 – 2012, sottoscritto tre distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano agli incontri sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori Mora Rodriguez Jaun Carlos e Leone Vinzent non ne avessero titolo perché non in costanza di tesseramento; - del Sig. PATELLA ALTERICO, la violazione dell’art. 1, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 6, C.G.S. per avere sottoscritto, nella stagione sportiva 2011 – 2012, due distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano agli incontri sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori Mora Rodriguez Jaun Carlos e Leone Vinzent non ne avessero titolo perché non in costanza di tesseramento; - del Sig. GINNETTI MASSIMO, la violazione dell’art. 1, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 6, C.G.S. per avere sottoscritto, nella stagione sportiva 2011 – 2012, una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano agli incontri sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori Mora Rodriguez Jaun Carlos e Leone Vinzent non ne avessero titolo perché non in costanza di tesseramento; - della Società A.S.D. G.S. RAIANO la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati o ai soggetti che abbiano, comunque, svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S. Con nota del 28.3.12, il Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con raccomandate a.r. del 24.4.12, ritualmente notificate, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S.. Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, e il Presidente della Soc. Raiano, Sig. Daniele Di Bartolo. Quest’ultimo chiedeva, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione della sanzione su richiesta delle parti per se e per la società rappresentata, sanzione che veniva concordata nella misura di 40 giorni di inibizione per esso Daniele Di Bartolo e di 4 punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato di pertinenza, ed € 450,00 di ammenda per la Società A.S.D. G.S. Raiano. Gli altri soggetti non facevano pervenire nei termini deduzioni difensive. Il rappresentante della Procura, dopo aver illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità degli altri soggetti deferiti con l’applicazione delle seguenti sanzioni: ai calciatori Mora Rodriguez, Leone Vinzent tre giornate di squalifica; ai Sigg. Fonte Nunzio, Patella Alterico e Ginnetti Massimo un mese di inibizione. La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata nella contestazione avanzata dalla Procura Federale quanto alla posizione del Di Bartolo e della Società Raiano applica a richiesta degli stessi la sanzione della inibizione di giorni quaranta al sig. Daniele Di Bartolo ed alla ASD Raiano la sanzione di punti quattro di penalizzazione, da scontarsi nel campionato di pertinenza del corrente anno, nonché dell’ammenda di euro 450,00. Quanto alle altre posizioni, considerato che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta dagli atti e che gli stessi non hanno ritenuto di avanzare difese, la Commissione ritiene equo infliggere la sanzione della squalifica per due giornate ai calciatori Mora Rodriguez e Leone Vinzent e la sanzione della inibizione di mesi uno ai dirigenti Fonte Nunzio, Patella Alterico e Ginnetti Massimo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al Sig. Daniele Di Bartolo la sanzione di giorni quaranta di inibizione; alla Società ASD Raiano la sanzione di punti quattro di penalizzazione, da scontarsi nel campionato di pertinenza del corrente anno, nonché dell’ammenda di Euro 450,00; la sanzione della squalifica per due giornate ai calciatori Mora Rodriguez e Leone Vinzent; la sanzione della inibizione di mesi uno ai dirigenti, Fonte Nunzio, Patella Alterico e Ginnetti Massimo. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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