COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 06/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING CALVELLO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SPORTING CALVELLO-ANZI DEL 12-05-2012, COME RIPORTATO SUL CU N.106 DEL 16/05/2012.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 06/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING CALVELLO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SPORTING CALVELLO-ANZI DEL 12-05-2012, COME RIPORTATO SUL CU N.106 DEL 16/05/2012. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA, composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Paolo Giordano e Arturo Grenci - Componenti - nella seduta del 04/06/2012 ha deliberato quanto segue: Letti gli atti ufficiali e il reclamo; Letto il reclamo proposto dalla Società SPORTING CALVELLO avverso le decisioni del Giudice Sportivo, come riportato sul C.U. n.106 del 16/05/2012; Ascoltata la Società reclamante, che ha fatto rituale richiesta di audizione; Ascoltato il DG; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Osservato, preliminarmente, come il ricorso dalla società Sporting Calvello formalizzato si presenti scarsamente motivato e come tale non suscettibile di apprezzamento da parte di questa CDT; Evidenziato, in ogni caso, come nel corso della disposta audizione sia emerso che alcuni calciatori della società Sporting Calvello circondavano il DG, minacciandolo con frasi intimidatorie ed altamente irriguardose. In particolare il capitano della stessa società lo afferrava per i polsi e lo scuoteva violentemente. Considerato come del tutto legittima debba ritenersi la decisione del DG di sospendere definitivamente l’incontro dal momento che l’aggressione fisica e le minacce, reiteratamente ricevute, lo avevano privato della necessaria serenità per portare a termine la gara; Accertato, per l’effetto, come la situazione di diffuso pericolo generatasi sul terreno di gioco, a causa dell’atteggiamento minaccioso ed antisportivo degli atleti della società Calvello, avesse certamente condizionato il DG sino a spaventarlo e confonderlo; Ritenuto, alla luce di quanto sopra rappresentato come il comportamento, gravemente lesivo delle norme regolamentari e disciplinari dai tesserati della società Calvello sicuramente tenuto, integri senza meno le violazioni di cui agli artt. 17,18 e 19 CGS per tutti i fatti suindicati ed accertati e come nondimeno emerga in modo palese la responsabilità oggettiva della società Calvello, la quale aveva l’obbligo di vigilare, attraverso l’operato dei suoi dirigenti, sul corretto atteggiamento in campo dei propri tesserati, di scongiurare il pericolo di accadimenti violenti, per come in effetti poi determinatisi, eventualmente di intervenire a salvaguardia dell’integrità fisica del DG e degli avversari, e comunque di prodigarsi al fine di assicurare il normale e sereno svolgimento della gara; P.Q.M. • In via preliminare dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 45, comma 3 lett.a del CGS, il reclamo avverso le squalifiche per due(2) giornate ai calciatori Lacerra Vincenzo, Caso Salvatore, Di Carlo Gerardo, e la inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici Berterame Francesco e massaggiatori, fino ad un mese. • rigetta, nel resto, il reclamo confermando, per intero, le decisioni del GS. • dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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