COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 163. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANTA MARIA A VICO – GARA REAL GRUMESE I BORBONE I SANTA MARIA A VICO DELL’11.02.2012 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
163. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANTA MARIA A VICO – GARA REAL GRUMESE I
BORBONE I SANTA MARIA A VICO DELL’11.02.2012 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
l’arbitro, nel proprio rapporto, ha evidenziato, senza ombra di dubbio, che il calciatore Rossano
Giovanni si è reso autore di ingiurie e minacce, anche reiterate, nei confronti del direttore di gara.
Deve invero, nella circostanza, ribadirsi che gli atti ufficiali di gara configurano fonte privilegiata di
prova e che l’atto di impugnazione proposto dalla società Santa Maria a Vico non contiene elementi
probanti, idonei a confutare quanto specificato nel referto arbitrale. Peraltro, le affermazioni in
contrario, svolte dalla reclamante, appaiono generiche e fondate su mere supposizioni e, perciò
inidonee a scalfire il valore di prova privilegiata da cui sono connotate le risultanze del referto
arbitrale. P.O.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Santa Maria a Vico; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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