COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 06 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.1. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Liviu Nicusor CHIOC – Calciatore tesserato del Sig. Mauro SCHENA – Dirigente U.S. Agordina del Sig. Egidio VATTAI – Dirigente U.S. Agordina della Società U.S. AGORDINA

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 06 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.1. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Liviu Nicusor CHIOC - Calciatore tesserato del Sig. Mauro SCHENA – Dirigente U.S. Agordina del Sig. Egidio VATTAI - Dirigente U.S. Agordina della Società U.S. AGORDINA La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 21/5/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : il Calciatore Liviu Nicusor CHIOC - Tesserato U.S. Agordina Per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato nella corrente stagione sportiva n. 9 gare valevoli per il Campionato Allievi Provinciali (vedi atto di deferimento allegato), tutte nelle file della Società U.S. Agordina malgrado non fosse ancora regolarmente tesserato per quest’ultima, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale; il Sig. Mauro SCHENA – Dirigente U.S. Agordina Per rispondere della violazione dei doveri di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte di n. 4 gare valevoli per il Campionato Allievi Provinciali in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Liviu Nicusor CHIOC non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale; il Sig. Egidio VATTAI – Dirigente U.S. Agordina Per rispondere della violazione dei doveri di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte di n. 5 gare valevoli per il Campionato Allievi Provinciali in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Liviu Nicusor CHIOC non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale; la Società U.S. AGORDINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati, ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 5/6/2012 sono risultati presenti : il Sig. Liviu Nicusor CHIOC Giocatore U.S. Agordina il Sig. Mauro SCHENA Dirigente U.S. Agordina il Sig. Egidio VATTAI Dirigente U.S. Agordina La Società U.S. Agordina rappresentata dal Sig. Fabio CASSAN il Dott. Vincenzo POSTIGLIONE Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 5/6/2012, Il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalla Società Agordina tramite il Sig. Cassan, nonché la disponibilità manifestata dai Dirigenti Schena e Vattai e dal giocatore Chioc, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e ha proposto l’irrogazione delle sanzioni in appresso indicate : a carico del Sig. Liviu Nicusor CHIOC Calciatore U.S.Agordina : squalifica per giornate due; a carico del Sig. Mauro SCHENA Dirigente U.S. Agordina : inibizione per mesi due a carico del Sig. Egidio VATTAI Dirigente U.S. Agordina : inibizione per mesi due a carico della Società U.S. Agordina a) penalizzazione di punti sei da applicarsi alla classifica del Campionato Allievi 2011/2012 b) ammenda di € 650,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Liviu Nicusor CHIOC Calciatore U.S.Agordina : squalifica per giornate due; a carico del Sig. Mauro SCHENA Dirigente U.S. Agordina : inibizione per mesi due a carico del Sig. Egidio VATTAI Dirigente U.S. Agordina : inibizione per mesi due a carico della Società U.S. Agordina a) penalizzazione di punti sei da applicarsi alla classifica del Campionato Allievi Provinciale 2011/2012 b) ammenda di € 650,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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