F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102 del 20 Giugno 2012 (554) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENNIO CERASE (all’epoca dei fatti e attualmente Presidente della Società SSD Santegidiese Srl), Società SSD SANTEGIDIESE Srl • (nota n. 8178/113pf11-12/AM/ma del 15.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102 del 20 Giugno 2012 (554) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENNIO CERASE (all’epoca dei fatti e attualmente Presidente della Società SSD Santegidiese Srl), Società SSD SANTEGIDIESE Srl • (nota n. 8178/113pf11-12/AM/ma del 15.5.2011). La Procura federale della F.I.G.C. con lettera n.8178 del 15 maggio 2012 ha deferito a questa Commissione il sig. Cerase Ennio, all'epoca dei fatti qualificatosi Presidente della Società Santegidiese, per aver omesso di eseguire nel termine di 30 giorni dalla comunicazione il pagamento della somma di 6.300,00 euro in favore del sig. Bianconi Francesco, tesserato presso la stessa Società con l'incarico di collaboratore tecnico della squadra, come da obbligo sancito dalla decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. (art. 1 del CGS in relazione all'art.94 ter, comma 13, delle N.O.I.F.). Per responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS, in conseguenza del comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio Presidente, è stato deferita anche la Società. Nel merito, si evidenzia che il Collegio Arbitrale nella riunione del 12 febbraio 2012 ha preso in esame il ricorso presentato dal Bianconi, il quale, sulla base dell'accordo economico sottoscritto con la Società che prevedeva per le sue prestazioni un ammontare complessivo di 8.400,00 euro nel periodo novembre 2009 – giugno 2010, ha lamentato il mancato pagamento, dopo il suo esonero avvenuto il 1 marzo 2010, di parte del dovuto per un totale di 6.300,00 euro. Non avendo la Società fornito controdeduzioni, il Collegio ha accolto il ricorso, facendo obbligo alla stessa di pagare la somma di 6.300,00 euro a saldo di quanto pattuito. La relativa delibera, inappellabile e immediatamente esecutiva, è stata notificata il 24 febbraio 2011. Il 23 marzo 2011, il ricorrente ha firmato con la Società una transazione economica che prevedeva il pagamento di 3.000,00 euro, invece delle 6.300,00 dovute, e conseguentemente ha ricevuto due assegni non trasferibili di 1.500,00 euro, con scadenza differita, a firma del citato Cerase. Entrambi i titoli però all'atto della presentazione per il pagamento sono risultati privi di fondi. Da indagine specifica svolta dalla Procura federale , sostanziatasi nella audizione orale del Bianconi, è stato anche acclarato che alla data della stesura della relazione, 1 maggio 2012, lo stesso risulta ancora creditore della Società e che, previo benestare della F.I.G.C., ha proceduto per le vie legali in merito ai titoli protestati. Da quanto precede, fermo restando eventuali implicazioni di altra natura, l'infrazione disciplinare si rileva essere imputabile al Cerase, che, nella sua qualità di sedicente Presidente, non solo era tenuto all'osservanza delle norme e degli atti federali, ma nel caso di specie ha perfino emesso gli assegni che avrebbero dovuto onorare l'obbligazione. Va inoltre evidenziato che, alla luce della non copertura del titolo di pagamento, la transazione stipulata in data 23 marzo, e quindi entro i termini dalla notifica della delibera del Collegio Arbitrale, risulta nulla e ad essa di conseguenza non può essere dato alcun valore. Di tale operato risponde anche la Società a titolo di responsabilità diretta. Nel corso dell'udienza del 19 giugno 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Ennio Cerase: mesi 6 (sei) di inibizione; Società Santegidiese penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). Per la Società è intervenuto lo stesso Cerase con l'Avvocato Eduardo Chiacchio, nominato in udienza, i quali hanno ribadito la posizione del Cerase all’epoca dei fatti contestati, ossia quella di Segretario della Società deferita, a suo tempo delegato dal Presidente a trattare e definire la questione relativa al Bianconi. Le circostanze riportate sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito rilevato dalla Procura federale del mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato sia nei confronti del Cerase, nulla rilevando in proposito la sua reale posizione nell’ambito della Società (art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art.94 ter, comma 13, delle N.O.I.F.), sia nei confronti della Società Santegidiese a titolo di responsabilità diretta ( art.4, comma 1, del CGS). In merito alle sanzioni, questa Commissione, vista la normativa in riferimento e le richieste del rappresentante della Procura federale, accertate le responsabilità come da deferimento, ritiene congrue quelle di seguito indicate: Ennio Cerase: mesi 6 (sei) di inibizione; Società Santegidiese: punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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