COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 13/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare MEMORIAL BERTONI 139 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FORLIMPOPOLI CALCIO A CINQUE Avverso squalifica al 30.10.2013 calc. COLLI GIANNI delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 47 bis dell’1.6.2012 gara FORLIMPOPOLI – ALFERO del 30.5.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 13/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare MEMORIAL BERTONI 139 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FORLIMPOPOLI CALCIO A CINQUE Avverso squalifica al 30.10.2013 calc. COLLI GIANNI delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 47 bis dell’1.6.2012 gara FORLIMPOPOLI – ALFERO del 30.5.2012 L’A.S.D. FORLIMPOPOLI CALCIO A CINQUE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. COLLI, che ammette di avere reagito in modo eccessivo e sconsiderato : 1) al provvedimento di espulsione si ricomponeva immediatamente accettando serenamente la decisione ed abbandonando il campo di sua spontanea volontà; 2) nell’uscire dal campo, capendo di aver commesso un atto inopportuno, provava a scusarsi con il direttore di gara e con il giocatore avversario, nonché con dirigenti e con la squadra avversaria; 3) la gara non è stata interrotta se non per pochi secondi; 4) il giocatore avversario non è dovuto ricorrere a cure mediche. Ritiene la sanzione molto pesante, perché, nel corso dello stesso torneo, comportamenti molto più gravi sono stati puniti con squalifiche più leggere. Chiede una riduzione della sanzione in misura equamente rapportata ai fatti accaduti. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calc. COLLI, espulso per avere sollevato da terra giocatore avversario, prendendolo per il collo, ed averlo appoggiato alla rete di recinzione, distante circa un metro, venendo, conseguentemente espulso; - ritenuto che il gesto compiuto in un unico contesto, seppure assai riprovevole, possa, comunque, essere punito con una sanzione maggiormente correlata al comportamento messo in atto, d e l i b e r a - di ridurre al 30.10.2012 la squalifica del calc. COLLI GIANNI. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it