COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 14/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. 91 – Reclamo ASD Polisportiva Spotornese avverso le squalifiche dei calciatori Matteo Bonzo fino al 31.12.2012, Alessandro Nizzola fino al 30.11.2012, Andrea Intili, Massimo Peluffo e Federico Puppo fino al 31.10.2012 e avverso l’ammenda di € 200,00. Gara Ospedaletti – Spotornese del 23.5.2012 play off campionato seconda categoria. C.U. n. 70 del 24 maggio 2012 Delegazione Provinciale di Savona.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 14/06/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. 91 - Reclamo ASD Polisportiva Spotornese avverso le squalifiche dei calciatori Matteo Bonzo fino al 31.12.2012, Alessandro Nizzola fino al 30.11.2012, Andrea Intili, Massimo Peluffo e Federico Puppo fino al 31.10.2012 e avverso l'ammenda di € 200,00. Gara Ospedaletti - Spotornese del 23.5.2012 play off campionato seconda categoria.
C.U. n. 70 del 24 maggio 2012 Delegazione Provinciale di Savona.
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo con il quale l’ASD Spotornese si è opposta ai provvedimenti riportati in epigrafe, sostenendo che i fatti refertati erano “la reazione legittima dei calciatori” agli errori dell’arbitro, talché chiede la riduzione delle squalifiche e la riduzione dell’ammenda, irrogata alla società per il comportamento dei propri sostenitori a fine gara;
sentito il rappresentante del sodalizio che si è riportato ai gravami del reclamo;
presa visione degli atti dai quali si evince che le squalifiche dei calciatori e la sanzione dell’ammenda scaturiscono dal resoconto di gara che, in quanto redatto in forma chiara e coerente, assume valore di prova assistita da privilegio assoluto;
respinta e conseguentemente ridotta a mera allegazione difensiva ogni contraria eccezione della reclamante;
ritenute le squalifiche dei calciatori eque e appropriate alle infrazioni commesse, secondo quanto riferito dal direttore di gara e perfettamente compendiato dal primo giudice;
ritenuta la misura dell’ammenda eccessiva in relazione a quanto rilevabile negli atti;
per questi motivi
delibera di respingere il reclamo per quanto attiene alle squalifiche dei calciatori e di accoglierlo per l’ammenda che riduce da € 200 a € 100.
In quanto parzialmente accolto il reclamo la tassa non versata e addebitata in conto va restituita.
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