COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società G.S.D. CASALROMANO Camp. Promozione Gir. E Gara di Play Off del 26-5-2012 tra Casteisangiorgio / Casalromano C.U. n. 63 del CRL datato 31-05-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 14/06/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società G.S.D. CASALROMANO Camp. Promozione Gir. E
Gara di Play Off del 26-5-2012 tra Casteisangiorgio / Casalromano
C.U. n. 63 del CRL datato 31-05-2012
La società G.S.D. CASALROMANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata comminata la squalifica di 6 giornate ad entrambi i calciatori MEDOLA Valerio e ONYEULO DICKSON CHUKWUD, lamentando che la decisione del GS è eccessiva in relazione al comportamento tenuto dai due calciatori.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE, RILEVATO CHE IL RECLAMO È STATO PROPOSTO NEI TERMINI PREVISTI DAL CGS, OSSERVA : LA DECISIONE DEL GS DEVE RITENERSI CORRETTA ALLA LUCE DEGLI ABITUALI CRITERI DI GIUDIZIO ADOTTATI DA QUESTA COMMISSIONE IN RELAZIONE ALLA GRAVITÀ DEL COMPORTAMENTO OFFENSIVO E GRAVEMENTE IRRIGUARDOSO TENUTO DA ENTRAMBI I CALCIATORI NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO, VENENDO A CONTATTO FISICO VOLONTARIO CON IL MEDESIMO.
Pertanto, la decisione del GS merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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