COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 14.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei calciatori Stefano Graglia e Lorenzo Terzano, del sig. Mario Zulato, Presidente della A.S.D. DUFOUR VARALLO, tutti per violazione agli artt. 1 comma 1 del C.G.S., 40 delle N.O.I.F., nonchè della società Dufour Varallo, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 14.06.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei calciatori Stefano Graglia e Lorenzo
Terzano, del sig. Mario Zulato, Presidente della A.S.D. DUFOUR VARALLO, tutti per
violazione agli artt. 1 comma 1 del C.G.S., 40 delle N.O.I.F., nonchè della società Dufour
Varallo, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S.
Con atto del 922012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i seguenti
soggetti:
•I calciatori Stefano GRAGLIA e Lorenzo TERZANO per rispondere della violazione di cui agli
artt. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 40 comma 4 delle Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C. e 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto
nella corrente stagione sportiva una richiesta di tesseramento per la Società A.S.D.
DUFOUR VARALLO mentre erano ancora tesserati per la Società BORGOSESIA CALCIO;
•Il sig. Mario ZULATI, Presidente della A.S.D. DUFOUR VARALLO, per rispondere della
violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40 comma 4 delle
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva,
per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le richieste di tesseramento dei
calciatori Stefano Graglia e Lorenzo Terzano benché questi fossero già tesserati per altra
Società;
•La Società A.S.D. DUFOUR VARALLO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai
sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente e a i
soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Il presente procedimento trae origine dalle note del 18/11/2011 (prott. 1536/tess e 1537/tess) con le quali il Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – L.N.D. trasmetteva la
documentazione in suo possesso inerente una presunta violazione del precetto di cui all’art. 40
comma 4 delle N.O.I.F. da parte dei calciatori Stefano Graglia e Lorenzo Terzano.
L’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale accertava come i giocatori Graglia e Terzano
risultavano tesserati per la Società Borgosesia a far data dal 26/08/2011 e che le successive
richieste di tesseramento n. 192839 e 192840 pervenivano all’Ufficio Tesseramenti del Comitato
Regionale in data 01/10/2011, sottoscritte dai due calciatori e dal Presidente della Società Dufour
Varallo.
In data 07/12/2011 veniva inviata alla Procura Federale relazione sottoscritta dai Presidenti delle
due Società con la quale entrambi cercavano di giustificare il doppio tesseramento, individuandone
la causa in un equivoco.
Nella seduta del 16 312, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Mario CARPENTERI in
rappresentanza della Procura Federale. Sono altresì comparsi i sigg. Mario ZULATO, Presidente
della Società Doufour Varallo, Alberico GRAVELLO, dirigente della stessa Società, Stefano
GRAGLIA e Lorenzo TERZANO, calciatori del Borgosesia.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni:
•dell’inibizione per tre mesi a carico del sig. ZULATO
•della squalifica per tre mesi a carico dei calciatori GRAGLIA e TERZANO
•dell’ammenda di euro 500 a carico della Società Dufour Varallo
Il Sig. Zulato, Presidente della Società Dufour Varallo, richiamava quanto già esposto nella
relazione inviata alla Procura Federale, ribadendo che si era trattato di un mero errore, peraltro
commesso dal Borgosesia Calcio, precisando di non aver potuto verificare se i ragazzi fossero già
tesserati in quanto si trattava di primo tesseramento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le condotte addebitate a tutti i soggetti incolpati sono state accertate nel corso delle indagini, ciò
alla luce della documentazione inviata dall’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta.
Nessun dubbio che i comportamenti tenuti dai tesserati integrino gli illeciti disciplinari così come
sono stati contestati. A nulla rileva l’eventuale involontarietà delle condotte, atteso che un minimo
grado di diligenza avrebbe certamente evitato il compimento delle violazioni.
Appaiono, pertanto, eque e commisurate alla gravità dei fatti in contestazione le sanzioni richieste
dalla Procura Federale a carico dei tesserati e della Società.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare applica le seguenti sanzioni:
•ai giocatori Stefano GRAGLIA e Lorenzo TERZANO la squalifica per mesi tre;
•al sig. Mario ZULATO, Presidente della Società Dufour, l’inibizione per mesi tre;
•alla Società DUFOUR VARALLO l’ammenda di euro 500,00.
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