COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. MARZANO Marco, Presidente della società US CANNOBIESE MERGOZZO, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS, in riferimento all’art. 38 comma 1 NOIF, e della società US CANNOBIESE MERGOZZO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. MARZANO Marco, Presidente della società US CANNOBIESE MERGOZZO, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS, in riferimento all’art. 38 comma 1 NOIF, e della società US CANNOBIESE MERGOZZO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS Con atto del 23.03.2012, la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione Disciplinare il Sig. MARZANO Marco, Presidente della società US CANNOBIESE MERGOZZO, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS, in riferimento all’art. 38 comma 1 NOIF, “per aver consentito, o comunque, non impedito nella stagione 2010-2011, al tecnico Sig. MASOERO Manuel di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento, con la società US CANNOBIESE MERGOZZO, essendo, peraltro, già vincolato con la società AC CASTELLETTESE”, e la società US CANNOBIESE MERGOZZO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS, “per le condotte ascrivibili al Presidente ed al tecnico”. Nella seduta tenutasi in data 15.06.2012 innanzi a questa Commissione, compariva l’attuale Presidente della società US CANNOBIESE MERGOZZO, Sig. GABBANI Marco, in rappresentanza della società stessa; non compariva, invece, benché ritualmente citato, il Sig. MARZANO Marco, in assenza del quale la Commissione Disciplinare procedeva nel modo seguente. Preliminarmente il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’art. 23 C.G.S. (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Veniva pertanto concordata tra le parti la seguente sanzione: euro 150,00 di ammenda a carico della società US CANNOBIESE MERGOZZO. Preso atto dell’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità dei soggetti in questione, considerata la congruità della sanzione concordata, va deliberato l’accoglimento della richiesta suddetta. A carico del Sig. MARZANO Marco, nei cui confronti si procedeva nelle forme del giudizio ordinario, stente la sua assenza, il rappresentante della Procura Federale chiedeva applicarsi la sanzione di mesi 3 di inibizione. Al riguardo la Commissione, alla luce di quanto risulta dagli atti, dai quali emerge chiaramente la prova della responsabilità del Sig. MARZANO Marco per la violazione contestatagli, ritenendo altresì congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale rispetto alla gravità di tali fatti, applica al Sig. MARZANO Marco la sanzione di mesi 3 di inibizione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare APPLICA nei confronti della società US CANNOBIESE MERGOZZO la sanzione dell’ammenda di euro 150,00 e nei confronti del Sig. MARZANO Marco la sanzione di mesi 3 di inibizione.
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