COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 14.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 40/ P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: -Spinetti Pier Luigi, Dirigente con delega di rappresentanza della Società; -Danesi Sauro, Dirigente, ai quali viene contestata, con diversa motivazione, la violazione dell’art. 1, comma 1 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva; -della Società A.S.D. Bonalaccia, per essere incorsa nella responsabilità prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. a seguito del comportamento dei tesserati sopraindicati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 14.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 40/ P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: -Spinetti Pier Luigi, Dirigente con delega di rappresentanza della Società; -Danesi Sauro, Dirigente, ai quali viene contestata, con diversa motivazione, la violazione dell’art. 1, comma 1 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva; -della Società A.S.D. Bonalaccia, per essere incorsa nella responsabilità prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. a seguito del comportamento dei tesserati sopraindicati. Con delibera assunta in data 15.12.2012 (C.U. n. 32), questa Commissione rigettava il reclamo proposto in opposizione alla pronuncia con la quale il G.S.T. aveva inflitto alla Società Bonalaccia la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara disputata in data 23.10.2011. Il provvedimento era conseguente all’aver utilizzato la Società, nel corso della suddetta gara, in qualità di A.A., il Signor Valerio Bandini risultato, nel corso di una successiva verifica, non tesserato. Nell’esaminare l’atto di impugnazione, proposto a firma del Dirigente Spinetti, delegato a rappresentare la reclamante come indicato sul modulo di iscrizione della Società (censimento), la C.D. rilevava l’esistenza, tra i documenti allegati al reclamo, di una copia di detto modulo che, comparato con l’atto di censimento acquisito in sede istruttoria presso il C.R.T., evidenziava una notevole difformità a proposito del Bandini. Ciò appariva, in particolare, dall’esame della quarta pagina del documento - cioè quella asseritamente comprovante la regolarità del tesseramento del soggetto in esame - sostanzialmente diversa rispetto a quella contenuta nell'originale che, presentato e recepito dalla Delegazione di Livorno è stato, a suo tempo, debitamente autenticato dal segretario del Comitato Regionale Toscano. Trasmessi gli atti alla Procura Federale per i necessari accertamenti, l’Ufficio confermava quanto dedotto da questa Commissione ponendo in essere il deferimento nei confronti dello Spinetti e della Società. Disponeva inoltre, con il medesimo atto, il deferimento del Dirigente Danesi che aveva sottoscritto la lista della gara, attestando in tal modo la posizione regolare del Bandini. Tale ultimo provvedimento è scaturito dal fatto che egli non era stato oggetto di alcun sanzione disciplinare non essendo stato il G.S.T. investito della specifica questione in occasione del procedimento di I grado. A seguito di convocazione, effettuata con le modalità previste, sono oggi presenti; -la Società A.S.D. Bonalaccia, rappresentata, oltre che dal Dirigente Spinetti anche dal Presidente, Signor Dario Vittorio Maria Moneta. -il Dirigente Spinetti Pier Luigi; E’ assente il Dirigente Danesi Sauro. Rappresenta la Procura Federale il Sostituto, Avvocato Marco Stefanini. Aperto il dibattimento il Sostituto Procuratore chiede la conferma delle violazioni contestate, rilevando che esse risultano in modo assolutamente inconfutabile dalla comparazione del documento relativo al censimento della Società, prodotto dallo Spinetti a sostegno del precedente reclamo, con l’atto ufficiale rilasciato dal C.R.T. alla Commissione su espressa richiesta. Rileva ancora come il documento allegato al reclamo è del tutto privo di qualsiasi attestazione di autenticità. Per quanto riguarda il Danesi, la sua colpevolezza emerge dall’esame del referto della gara A.S.D. Bonalaccia / Soc. Intercomunale Costa Ovest del 23.10.2011. Il rappresentante della Procura chiede, concludendo, l’assunzione dei seguenti provvedimenti: -a Spinetti Pier Luigi, Dirigente con delega di rappresentanza, l’inibizione per mesi diciotto; -a Danesi Sauro, Dirigente, l’inibizione per mesi due; -alla Società A.S.D. Bonalaccia, l’ammenda di € 500,00. Intervengono a loro volta: il Dirigente Spinetti, il quale affermando di esser semplicemente un nuncius del Presidente della Società, dichiara l’assoluta buona fede propria e della Società, imputa l’invio di un documento diverso da quello giacente presso il C.R.T. ad un mero disguido, adducendo a giustificazione avvenimenti estranei al procedimento. Chiede di intervenire il Presidente Moneta il quale, con poche parole rese con difficoltà, si assume la responsabilità dell’accaduto. Questa la decisione assunta dalla C. D. a chiusura del dibattimento. Risultano accertate, al di la di ogni dubbio, le violazioni contestate, rilevando il Collegio la particolare gravità del comportamento della Società e, conseguentemente dello Spinetti, posti in essere attraverso la produzione di un documento predisposto all’unico fine di trarre in inganno l’Organo della G.S. al quale la Società si era rivolta. Detto Dirigente ha, infatti, allegato al reclamo, dal medesimo sottoscritto, una copia del cosiddetto “censimento” attestante l’avvenuto tesseramento del Bandini quale dirigente, e quindi la regolare posizione federale di detta persona. A prescindere dalla circostanza che il documento allegato al reclamo non indica alcuna data, né di emissione né di ricezione da parte del C.R.T. - contrariamente all’atto ufficialmente depositato - si osserva che esso reca in calce una firma assolutamente diversa da quella in possesso dell’Ufficio Tesseramento. E’ ancora da rilevare che, mentre sul documento ufficiale la firma del Presidente della Società è “ Moneta Dario”, in quello allegato in fotocopia al reclamo si legge “Dario Moneta”, il che significa che il documento prodotto in sede di giudizio disciplinare non è la copia, come sembra voler asserire la Società, di quello depositato presso il C.R.T.. Anche tale discordanza, oltre la evidente diversa grafia, attesta la illiceità del documento prodotto. E’ evidente che il tutto è stato strumentalmente predisposto al fine di indurre il Collegio a riformare il giudizio del G.S.T., annullando di conseguenza la sanzione della perdita sportiva della gara inflittale. La colpevolezza della Società risulta evidente anche dall’essere stata rigettata la richiesta di rilascio, da intestarsi al Bandini, della tessera impersonale in data 13.10.2011, proprio per non risultare il relativo nominativo inserito sul modulo di censimento che è stato depositato in data 31 agosto 2011 dalla Società. Solo in data 2 novembre la posizione del Bandini è stata regolarizzata. La violazione del dettato del comma 1 dell’art. 1 è quindi completa sotto ogni aspetto, essendo venuti meno tutti i principi in esso enunciati, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità, il che assume rilevanza agli effetti della determinazione della sanzione. Precisa ancora il Collegio che la posizione dello Spinetti non può essere in alcun modo attenuata dall’assunzione di responsabilità, resa con evidente difficoltà di ordine fisico, che il Presidente Moneta ha effettuato in questa sede. La posizione del Dirigente è assolutamente chiara dato che egli agisce in nome e per conto della Società, in virtù di espressa delega rilasciata al momento dell’affiliazione, assumendo quindi in proprio tutte le decisioni relative alla conduzione dell’Ente. Le dichiarazione del Presidente, viste anche le sue condizioni fisiche, non lo esonerano in alcun modo. Sotto un profilo più particolare le dichiarazioni rese dal tesserato a difesa appaiono pretestuose perché basate su semplici dichiarazioni la cui fondatezza non viene dimostrata. Anche per quanto riguarda il Danesi la violazione commessa è documentalmente provata, risultando essa dalla sottoscrizione della lista di gara con la quale ha garantito la regolarità del tesseramento di quanto in essa indicato. L’accertata colpevolezza dei Dirigenti coinvolge la Società sotto il profilo della responsabilità prevista dalla vigente normativa e, in particolare del comma 1 dell’art. 4 del C.G.S. per rivestire lo Spinetti la carica di Dirigente delegato a rappresentare la Società, e del comma 2 del medesimo articolo in conseguenza di quanto addebitato al Danesi. P.Q.M. la C.D. accoglie il deferimento e, ritenendo assolutamente congrue le richieste della Procura Federale, infligge le seguenti sanzioni: -a Spinetti Pier Luigi, Dirigente, l’inibizione per mesi 18 (diciotto);; -a Danesi Sauro, Dirigente, l’inibizione per mesi 2 (due); -alla Società A.S.D. Bonalaccia l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
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