COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 14.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 39 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di Diego Di Benedetto ex arbitro per sopravvenute dimissioni, già iscritto presso la Sezione di Grosseto, al quale viene contestata la violazione delle seguenti norme del C.G.S.: -art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al disposto dell’art. 40, comma 3 lettera h), del Regolamento A.I.A.; -art. 1, comma 3, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 14.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 39 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di Diego Di Benedetto ex arbitro per sopravvenute dimissioni, già iscritto presso la Sezione di Grosseto, al quale viene contestata la violazione delle seguenti norme del C.G.S.: -art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al disposto dell’art. 40, comma 3 lettera h), del Regolamento A.I.A.; -art. 1, comma 3, del C.G.S.. In occasione dell’esame degli atti di un procedimento disciplinare avviato nei confronti dei vertici della Sezione A.I.A. di Grosseto (C.U. n. 73 del 5/5/2011) questo Giudice riteneva che la condotta tenuta dall’ex arbitro Diego Di Benedetto, nelle varie fasi del complesso iter processuale, non fosse conforme alle norme comportamentali previste dal C.G.S.: Rimetteva di conseguenza il fascicolo alla Procura Federale che, esaminati gli atti, disponeva il deferimento. Con il provvedimento assunto viene contestato al Di Benedetto di avere, con specifiche affermazioni rese in sede istruttoria, causato l’avvio di un ulteriore, diverso, procedimento nei confronti del responsabile della designazione della Sezione A.I.A. di Grosseto, Antonello Foderi. Le dichiarazioni accusatorie venivano successivamente revocate dal Di Benedetto. Il procedimento, già avviato per effetto della accuse del Di Benedetto, veniva chiuso, a seguito di ulteriori indagini ed il Foderi veniva prosciolto (C.U. n. 6 del 28/07/2011 e C.U. n. 53 in data 29/3/2012). Convocate le parti sono oggi presenti: -la Procura Federale, rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto; -il Signor Diego Di Benedetto in proprio. Prima dell’inizio del dibattimento il soggetto deferito dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopone alla attenzione del Collegio: -la squalifica per mesi 18 (dicotto) su una sanzione base determinata in mesi 24 (ventiquattro) La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità della sanzione indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione, nei confronti del Sig. Di Benedetto Diego della sanzione della squalifica per mesi diciotto. La sanzione verrà scontata nel (e dal ) momento in cui il Di Benedetto dovesse rientrare, a qualsiasi titolo, nei ranghi della F.I.G.C.. DISPONE la chiusura del dibattimento.
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