COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 14.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 36 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Caturegli Angelo, Calciatore; -Bacci Riccardo, Dirigente, entrambi tesserati per l’A.S.D. Lucca Calcio, ai quali viene contestata la violazione degli artt.1, comma 1, e 22, comma 8, del C.G.S.; -l’A.S.D. Lucca Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in conseguenza di quanto addebitato ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 14.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 36 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Caturegli Angelo, Calciatore; -Bacci Riccardo, Dirigente, entrambi tesserati per l’A.S.D. Lucca Calcio, ai quali viene contestata la violazione degli artt.1, comma 1, e 22, comma 8, del C.G.S.; -l’A.S.D. Lucca Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in conseguenza di quanto addebitato ai propri tesserati. Il G.S.T. per la Toscana nell’esaminare il reclamo proposto dall’U.S. Molazzana, in ordine all’esito della gara che ha visto opposta, in data 27 novembre 2011, la società reclamante all’A.S.D. Lucca Calcio e valida per il campionato di II categoria, ha rilevato la posizione irregolare nelle file di quest’ultima del calciatore Caturegli Angelo. Il calciatore, infatti, espulso nel corso della gara precedente A.S.D. Atletico Cassiano / A.S.D. Lucca Calcio (20.11.2011), avrebbe dovuto scontare in modo “automatico” una giornata di squalifica a decorrere dalla gara A.S.D. Lucca / U.S.D. Molazzana, immediatamente successiva. In sede di esame dei fatti posti alla sua attenzione, il G.S. acquisiva la dichiarazione dell’arbitro della gara durante la quale il calciatore era stato espulso, il quale ammetteva di aver erroneamente trascritto, in luogo di quello del calciatore Caturegli, il nome del suo compagno di squadra Giorgio Matteucci. Rilevato che a decorrere dal 20 novembre il Caturegli, fino al provvedimento assunto in data 5 gennaio 2012, aveva disputato tre gare in posizione irregolare, il G.S. trasmetteva gli atti alla Procura Federale che disponeva per l’odierno deferimento. Eseguite le comunicazioni di rito nessuno dei soggetti deferiti è presente. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Aperto il dibattimento il rappresentante della Procura Federale riafferma la responsabilità di tutti i deferiti quale risulta dagli atti istruttori, inoppugnabili perchè di carattere documentale, ovvero dalle distinte della gare alle quali il Caturegli ha partecipato in posizione irregolare, richiamando a tal fine quanto disposto dell’art. 45 del C.G.S. che non consente deroghe In ordine all’applicazione delle sanzioni richiama il disposto dell’articolo 45 del C.G.S. e conclude chiedendo l’irrogazione a: -Caturegli Angelo, Calciatore, della squalifica per 3 (tre) giornate di gara; -Bacci Riccardo, Dirigente, dell’inibizione per mesi 2 (due); -all’A.S.D. Lucca Calcio, dell’ammenda di € 400,00 (quattrocento) nonché della penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nel corso della prossima stagione sportiva. Gli incolpati, assenti, non hanno svolto alcuna azione difensiva. Chiuso il dibattimento la Commissione decide, condividendo in pieno quanto osservato in proposito dal rappresentante della Procura Federale. Infatti il termine usato circa l’esecuzione della sanzione che avviene “automaticamente”, sta ad indicare che essa deve essere scontata immediatamente (art. 22, c. 2) a decorrere dalla prima gara utile, senza alcuna declaratoria del Giudice Sportivo. E’ altrettanto rilevante il fatto che la pubblicazione sul C.U., come aveva già osservato a suo tempo il G.S.T., ha valore, non già costitutivo, ma esclusivamente ricognitivo della sanzione, peraltro non reclamabile, Da quanto fin qui indicato il comportamento tenuto dai Tesserati e dalla Società incolpati appare connotato da evidente malafede.Sarebbe stato comportamento leale e conforme ai principi ispiratori dell’art. 1 del C.G.S., che pertanto è stato indiscutibilmente violato, se la Società avesse, nell’immediatezza del provvedimento assunto nei confronti del Matteucci, fatto presente che il calciatore espulso era il Caturegli o, meglio ancora, non avesse fatto giocare quest’ultimo nella prima gara successiva al provvedimento di espulsione. Il deferimento è quindi fondato e da accogliere. P.Q.M. la C.D. infligge le seguenti sanzioni: -a Caturegli Angelo, Calciatore, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara; -a Bacci Riccardo, Dirigente, l’inibizione per mesi 2 (due); -all’A.S.D. Lucca Calcio, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento) nonché la penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nel corso della prossima stagione sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it