COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.C. CORTINA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 82 del 30/5/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Rimoldi Renato – Play-Out Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE S.C. CORTINA
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 82 del 30/5/2012 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Rimoldi Renato – Play-Out Campionato di 2^ Categoria
La Società S.C. Cortina ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale
pubblicata nel Comunicato n. 82 del 30/5/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro
giornate a carico del giocatore Rimoldi Renato : “a fine gara assumeva contegno irriguardoso nei confronti della terna
arbitrale, pronunciando altresì ripetute offese nei confronti degli stessi, unitamente a linguaggio blasfemo; sanzione
aggravata perché nelle funzioni di capitano della squadra”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Cortina;
vista la documentazione ufficiale in atti;
considerata la dettagliata descrizione del comportamento contestato, tenuto dal giocatore Rimoldi;
valutata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di prima istanza che appare congrua in relazione ai fatti acclarati;
constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare i provvedimenti impugnati;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Cortina;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Rimoldi Renato;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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