COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C.D. OLIMPICA DOSSOBUONO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 82 del 30/5/2012 – Squalifica per sette giornate giocatore Castiglioni Matthias – Play-Off Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C.D. OLIMPICA DOSSOBUONO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 82 del 30/5/2012 – Squalifica per sette giornate giocatore Castiglioni Matthias – Play-Off Campionato di 2^ Categoria La Società A.C.D. Olimpica Dossobuono ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 82 del 30/5/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per sette giornate a carico del giocatore Castiglioni Matthias : “Invitato dall'Arbitro a posizionare correttamente il pallone, il calciatore Castiglioni bestemmiava e lo ingiuriava. All’espulsione, gli si avvicinava con il viso a pochi centimetri, reiterando gli insulti con atteggiamento minaccioso, quindi gli appoggiava sul petto la mano destra chiusa a pugno e lo spingeva fino a farlo indietreggiare di due-tre passi, prima di lasciare il terreno di gioco. Tale comportamento realizza ipotesi di atto ingiurioso e minaccioso al limite del fatto violento”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Olimpica Dossobuono; vista la documentazione ufficiale in atti; considerata altresì la giovane età del predetto calciatore; ritenuto che l’atteggiamento assunto dal giocatore nei confronti del direttore di gara é stato di certo gravemente offensivo, ma non ha assunto i caratteri della violenza; considerata più congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione della squalifica per sei giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente l’opposizione presentata dalla Società Olimpica Dossobuono; - di ridurre a sei giornate la sanzione della squalifica a carico del giocatore Castiglioni Matthias; La tassa reclamo non é stata versata.
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