COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE ASD. FC BURANO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 84 del 6/6/2012 – Ammenda di € 1.000,00 – Play-Off Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE ASD. FC BURANO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 84 del 6/6/2012 – Ammenda di € 1.000,00 – Play-Off Campionato di 2^ Categoria La Società ASD.FC Burano ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 84 del 6/6/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della ammenda di € 1.000,00 a carico della Società : “dal rapporto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale n. 2 é emerso che all'inizio della gara i sostenitori della soc. Burano lanciavano un fumogeno all'interno del recinto di gioco, due fumogeni in tribuna e numerosi petardi nella zona adiacente alla recinzione di gioco; durante tutta la gara i sostenitori della soc. Burano insultavano e minacciavano reiteratamente la Terna Arbitrale, la Federazione e i giocatori avversari con cori, anche avvalendosi dell'uso di un megafono; durante il secondo tempo supplementare circa 15 sostenitori della società Burano si posizionavano dietro la recinzione in corrispondenza dell'assistente arbitrale n. 2 indirizzando verso lo stesso insulti e sputi, che lo colpivano alla schiena e alla nuca; visti gli art. 12 e 14 C.G.S.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Burano; vista la documentazione ufficiale in atti; valutata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di prima istanza che appare congrua in relazione ai fatti acclarati; constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare i provvedimenti impugnati; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Burano; - di confermare la sanzione della ammenda di € 1.000,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it