COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE ASD. FC BURANO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 84 del 6/6/2012 – Ammenda di € 1.000,00 – Play-Off Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE ASD. FC BURANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 84 del 6/6/2012 –
Ammenda di € 1.000,00 – Play-Off Campionato di 2^ Categoria
La Società ASD.FC Burano ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 84 del 6/6/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della ammenda di €
1.000,00 a carico della Società :
“dal rapporto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale n. 2 é emerso che all'inizio della gara i sostenitori della soc. Burano
lanciavano un fumogeno all'interno del recinto di gioco, due fumogeni in tribuna e numerosi petardi nella zona adiacente
alla recinzione di gioco; durante tutta la gara i sostenitori della soc. Burano insultavano e minacciavano reiteratamente la
Terna Arbitrale, la Federazione e i giocatori avversari con cori, anche avvalendosi dell'uso di un megafono; durante il
secondo tempo supplementare circa 15 sostenitori della società Burano si posizionavano dietro la recinzione in
corrispondenza dell'assistente arbitrale n. 2 indirizzando verso lo stesso insulti e sputi, che lo colpivano alla schiena e alla
nuca; visti gli art. 12 e 14 C.G.S.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Burano;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di prima istanza che appare congrua in relazione ai fatti acclarati;
constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare i provvedimenti impugnati;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Burano;
- di confermare la sanzione della ammenda di € 1.000,00 a carico della Società;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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