COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C.D. MIX ESSE ELLE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui ai Comunicati n. 53 del 30/5/2012 e n. 54 del 6/6/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Boldo Ronny – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C.D. MIX ESSE ELLE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui ai Comunicati n. 53 del 30/5/2012 e n. 54 del 6/6/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Boldo Ronny – Campionato di 3^ Categoria La Società Mix Esse Elle ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno, la cui motivazione é stata pubblicata nel Comunicato n. 53 del 30/5/2012 e precisata con successivo Comunicato n. 54 del 6/6/2012, con cui é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Boldo Ronny : “durante una rissa saltava addosso ad un avversario facendolo cadere, successivamente tentava invano di colpirlo ancora”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Mix Esse Elle; vista la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado che riflette perfettamente lo svolgimento del fatto descritto con assoluta precisione dal direttore di gara nel suo referto; ritenuta congrua la pena rispetto ai fati come sopra riportati; ritenuto non sussistere elementi probatori utili a ridurre la delibera impugnata; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il reclamo presentato dalla Società Mix Esse Elle; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Boldo Ronny; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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