COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C.D. MIX ESSE ELLE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui ai Comunicati n. 53 del 30/5/2012 e n. 54 del 6/6/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Boldo Ronny – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE A.C.D. MIX ESSE ELLE
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui ai Comunicati n. 53 del
30/5/2012 e n. 54 del 6/6/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Boldo Ronny – Campionato di
3^ Categoria
La Società Mix Esse Elle ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Belluno, la cui motivazione é stata pubblicata nel Comunicato n. 53 del 30/5/2012 e precisata con
successivo Comunicato n. 54 del 6/6/2012, con cui é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro giornate a
carico del giocatore Boldo Ronny : “durante una rissa saltava addosso ad un avversario facendolo cadere,
successivamente tentava invano di colpirlo ancora”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Mix Esse Elle;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado che riflette perfettamente lo svolgimento del fatto
descritto con assoluta precisione dal direttore di gara nel suo referto;
ritenuta congrua la pena rispetto ai fati come sopra riportati;
ritenuto non sussistere elementi probatori utili a ridurre la delibera impugnata;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il reclamo presentato dalla Società Mix Esse Elle;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Boldo Ronny;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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