COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Arlind SHEMA Calciatore non tesserato

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Arlind SHEMA Calciatore non tesserato La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 25/5/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Calciatore Arlind SHEMA (non tesserato) Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40,comma 11 bis delle NOIF per aver falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Società estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2011/2012 per la Società G.C.G. Edera Veronetta senza averne titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura. La Commissione Disciplinare Territoriale, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. All’udienza del 12/6/2012 il calciatore SHEMA non si é presentato. La Procura Federale della F.I.G.C. é stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Visti gli atti del procedimento e vista altresì la comunicazione datata 9/6/2012 fatta pervenire dal giocatore Shema, con la quale ha documentato l’impedimento a presenziare, ribadendo, nel contempo, che la dichiarazione a suo tempo resa di non essere stato tesserato in Kossovo non era stata intesa dalla “scarsa conoscenza e comprensione della lingua italiana” Il Rappresentante della Procura, nell’odierna udienza del 12/6/2012, considerate le ragioni e valutato il contesto in cui si sono svolti i fatti oggetto del deferimento, ha proposto l’irrogazione della seguente sanzione . Calciatore non tesserato : squalifica per mesi quattro, da aggiungere al provvedimento disciplinare già assunto dalla CDT (squalifica per 2 giornate e pubblicato con C.U. n. 80 del 23/5/2012). La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto del provvedimento proposto dal Dott. Sciuto e constatata la congruità dello stesso dispone l’adozione della seguente sanzione disciplinare : Calciatore non tesserato : squalifica per mesi quattro, da aggiungere al provvedimento disciplinare già assunto dalla CDT (squalifica per 2 giornate e pubblicato con C.U. n. 80 del 23/5/2012). Si ricorda che i provvedimenti avranno decorrenza a partire dalla data del primo tesseramento utile).
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