COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Ernesto GUGLIELMI – Presidente A.S.D. Calcio Novoledovillaverla del Sig. Giovanni MAISTRELLO – Segretario A.S.D. Calcio Novoledovillaverla della Società A.S.D. Calcio Novoledo Villaverla
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Ernesto GUGLIELMI – Presidente A.S.D. Calcio Novoledovillaverla
del Sig. Giovanni MAISTRELLO – Segretario A.S.D. Calcio Novoledovillaverla
della Società A.S.D. Calcio Novoledo Villaverla
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 21/5/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
il Sig. Ernesto GUGLIELMI – Presidente all’epoca dei fatti, ora Consigliere ASD Calcionovoledovillaverla
per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 39, comma 2 delle NOIF per avere,
previo accordo con il Segretario della Società Sig. Maistrello Giovanni, consentito che quest’ultimo apponesse in calce al
modulo di tesseramento relativo al calciatore Zeljic Razko, poi inviato al C.R. Veneto, la firma apocrifa del calciatore in
questione; comportamento dal quale scaturiva successivamente il deferimento del predetto giocatore nonché della
Società ASD Zanè Vicenza Calcio a 5 per una ipotesi di doppio tesseramento, come meglio descritto nella parte motiva
dell’atto di deferimento della Procura allegato;
il Sig. Giovanni MAISTRELLO – Segretario all’epoca dei fatti, ora Presidente ASD Calcionovoledovillaverla
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 39, comma 2 delle NOIF, per
avere, a seguito di accordi intercorsi con il suo Presidente, Sig. Guglielmi Ernesto, materialmente eseguito la
falsificazione della firma del calciatore Zeljic Razko, apposta in calce al modulo di tesseramento di quest’ultimo;
rilasciando inoltre, agli Organi inquirenti della Procura Federale dichiarazioni mendaci, allo scopo di sottrarre la sua
persona e quella del summenzionato Presidente alle responsabilità disciplinari conseguenti alle loro condotte violative;
la Società ASD CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA
per rispondere a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per quanto
rispettivamente ascritto al suo Presidente e legale rappresentante, Sig. Guglielmi Ernesto, nonché al Segretario Sig.
Maistrello Giovanni, all’epoca dei fatti.
Nell’udienza del 12/6/2012 sono risultati presenti :
il Sig. Giovanni MAISTRELLO attuale Presidente A.S.D. Calcio Novoledovillaverla
il Sig. Ernesto GUGLIELMI attuale Dirigente Calcio Novoledovillaverla
la Società CalcioNovoledoVillaverla rappresentata dal Sig. Giovanni Maistrello
il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le
circostanze di maggior rilievo.
Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 12/6/2012, Il Rappresentante della Procura vista la disponibilità
manifestata dalla Società Calcio Novoledo Villaverla tramite il Sig. Maistrello e dal Dirigente Guglielmi, nonché la
disponibilità manifestata in proprio dal Sig, Maistrello, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S.
Inoltre, in considerazione della collaborazione dimostrata nella fase istruttoria dal Sig. Giovanni Maistrello, viene concessa
allo stesso anche l’applicazione dell’art. 24 del C.G.S.
Qui di seguito si riportano provvedimenti disciplinari così concordati dalle parti interessate :
a carico del Sig. Giovanni MAISTRELLO attuale Presidente CalcioNovoledovillaverla : inibizione sino al 30/4/2013;
a carico del Sig. Ernesto GUGLIELMI attuale Dirigente CalcioNovoledovillaverla : inibizione sino al 31/8/2013;
a carico dell’ASD CalcioNovoledoVillaverla ammenda di € 300,00.-
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visti gli artt. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del
predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
a carico del Sig. Giovanni MAISTRELLO attuale Presidente CalcioNovoledovillaverla : inibizione sino al 30/4/2013;
a carico del Sig. Ernesto GUGLIELMI attuale Dirigente CalcioNovoledovillaverla : inibizione sino al 31/8/2013;
a carico dell’ASD CalcioNovoledoVillaverla ammenda di € 300,00.-
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Ernesto GUGLIELMI – Presidente A.S.D. Calcio Novoledovillaverla del Sig. Giovanni MAISTRELLO – Segretario A.S.D. Calcio Novoledovillaverla della Società A.S.D. Calcio Novoledo Villaverla"