COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 20 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S.D. PORTO TOLLE 2010 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 53 del 30/5/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatori Vidali Alex, Ferro Fabio e Tirsu Cozmin Gabriel – Finali Campionato Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 20 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S.D. PORTO TOLLE 2010 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 53 del 30/5/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatori Vidali Alex, Ferro Fabio e Tirsu Cozmin Gabriel – Finali Campionato Allievi Provinciale La Società ASD Porto Tolle 2010 ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 53 del 30/5/2012 con cui sono state adottate le seguenti sanzioni : - Squalifica per quattro gare a carico del calciatore Vidali Alex : “espulso dal campo per offese ad un avversario, indirizzava al Direttore di gara una serie di offese e frasi scurrili avvicinandosi aggressivamente all’Arbitro, fermato dai compagni tardava l’uscita dal campo. - Squalifica per quattro gare effettive a carico del calciatore Ferro Fabio : “al termine della gara si avvicinava all’Arbitro porgendogli la mano in modo ironico e offendendolo con frasi scurrili e minacciose e cercando il contatto fisico, lo stesso veniva allontanato a fatica dai propri compagni di squadra e continuava con frasi blasfeme”. - Squalifica per quattro gare effettive a carico del calciatore Tirsu Cozmin Gabriel : “al termine della gara si avvicinava all’Arbitro offendendolo con frasi scurrili e lo accompagnava verso lo spogliatoio con ripetute offese”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Porto Tolle 2010; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente assieme al calciatore Ferro Fabio; sentito per le brevi l’arbitro il quale ha confermato la dettagliata descrizione dei comportamenti contestati, tenuti dai giocatori Vidali Alex, Ferro Fabio e Tirsu Cozmin Gabriel effettuata in sede di referto di gara, non ricordando con precisione l’autore delle frasi blasfeme comunque profferite nei suoi confronti e dallo stesso chiaramente udite; valutate le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di prima istanza che appaiono congrue in relazione ai fatti acclarati; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Porto Tolle 2010; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico dei giocatori Vidali Alex, Ferro Fabio e Tirsu Cozmin Gabriel; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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