F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103 del 21 Giugno 2012 (455) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI LUCCI (Dirigente e Vice Presidente della Società Bacoli Sibilla Flegrea Srl), Società BACOLI SIBILLA FLEGREA Srl • (nota n. 7139/333 pf11-12/AM/ma dell’11.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103 del 21 Giugno 2012
(455) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI LUCCI (Dirigente e Vice Presidente della Società Bacoli Sibilla Flegrea Srl), Società BACOLI SIBILLA FLEGREA Srl • (nota n. 7139/333 pf11-12/AM/ma dell’11.4.2011).
Con provvedimento dell'11 aprile 2012, la Procura federale, all'esito dell'esame della documentazione sulla cui base é stato fondato e attivato l'odierno procedimento disciplinare ha deferito, in ordine alle violazioni meglio individuate in atti e rispettivamente ascritte, il Sig. Luigi Lucci, dirigente e Vice Presidente della società sportiva Bacoli Sibilla Flegrea Srl, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, la indicata Società. Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire proprie memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Camici, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 1 mese di inibizione a carico del Sig. Luigi Lucci; € 3.000,00 di ammenda a carico del Bacoli Sibilla Flegrea Srl. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Preliminarmente, si prende atto dell’inoltro, da parte del legale del Sig. Lucci, di un’espressa richiesta di rinvio della trattazione del deferimento relativo alla posizione del proprio assistito. Invero, detta richiesta non può essere accolta essendosi essa concretizzata nella mera allegazione di un asserito precario stato di salute del Sig. Lucci, impeditivo della sua presenza alla odierna riunione, senza essere tuttavia corredata da alcuna certificazione medica che ne attestasse l’effettiva sussistenza. All'esito dell'attività inquirente, originata da un esposto formulato dal Segretario della LND -Dipartimento Interregionale Serie D-, é emerso, in maniera incontestabile, che il Sig. Lucci, in occasione della suindicata gara di campionato, impedendo l'ingresso nell'impianto sportivo ai giornalisti, ai fotografi e agli operatori TV regolarmente accreditati dal Dipartimento Interregionale LND, ha agito in palese difformità di quanto espressamente prescritto in materia di esercizio del diritto di cronaca (nello specifico, radiofonica) durante lo svolgimento di gare ufficiali delle società sportive associate alla LND., sia dalla normativa domestica di settore (in particolare, dagli artt. 48 e 49 Regolamento LND all'epoca dei fatti vigente, ora trasfusi negli artt. 52 e 53 del novellato Regolamento LND approvato in data 27 aprile 2012 - cfr. CU FIGC n. 143/A del 7 maggio 2012-) che dalla L. n. 422/1993 (art. 5, c. 2). In definitiva, il Sig. Lucci, alla luce del comportamento tenuto, ha di fatto ostacolato il libero esercizio del diritto di cronaca che, in quanto riconducibile alla libera manifestazione di pensiero, trova pacifico fondamento in una norma di rango costituzionale (art. 21 Cost.), dunque, per ciò stesso, intangibile e inviolabile. Alla responsabilità disciplinare del Sig. Lucci, consegue, in via oggettiva, quella del Bacoli Flegrea Srl. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge a carico del Sig. Luigi Lucci, la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno), mentre a carico della Società Bacoli Sibilla Flegrea Srl quella dell’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
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