F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103 del 21 Giugno 2012 (366) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO VINCENZO SIGNORE, TIBERIO MAURIZIO MATTACCHIONE e GIOVANNI PETROLINI (Fallimento Società AS Sora Srl) • (nota n. 5655/123 pf09-10/AM/ma del 23.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103 del 21 Giugno 2012 (366) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO VINCENZO SIGNORE, TIBERIO MAURIZIO MATTACCHIONE e GIOVANNI PETROLINI (Fallimento Società AS Sora Srl) • (nota n. 5655/123 pf09-10/AM/ma del 23.2.2011). Visti gli atti Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 23 febbraio 2012 nei confronti di: Antonio Vincenzo Signore, per la violazione dell’art. 1 comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società A.S. Sora Srl determinando, con il proprio comportamento, la cattiva gestione amministrativa della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della società, come dimostrano le reiterate violazioni alle norme federali di carattere economico/finanziario commesse e sanzionate dagli organi di giustizia sportiva, tali da comportare, infine, la mancata iscrizione al campionato di competenza della stagione 2005/2006; Tiberio Maurizio Mattacchione, per la violazione dell’art. 1 comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento la carica di Consigliere di Amministrazione della società A.S. Sora Srl determinando, con il proprio comportamento, la cattiva gestione amministrativa della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della società, come dimostrano le reiterate violazioni alle norme federali di carattere economico/finanziario commesse e sanzionate dagli organi di giustizia sportiva, tali da comportare, infine, la mancata iscrizione al campionato di competenza della stagione 2005/2006; Giovanni Petrolini, per la violazione dell’art. 1 comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 1 luglio 2004 al 28 ottobre 2004, la carica di Consigliere di Amministrazione della società A.S. Sora SRL contribuendo, con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della società, come dimostrano le reiterate violazioni alle norme federali di carattere economico/finanziario commesse e sanzionate dagli organi di giustizia sportiva. Rilevato che nessuno dei soggetti deferiti si è costituito in giudizio. Ascoltata la rappresentante della Procura Federale dott. Serenella Rossano la quale ha fatto presente che non sono andate a buon fine le notifiche del deferimento nei confronti del Signore e del Petrollini. Ritenuto che appare logico trasmettere nuovamente il fascicolo alla Procura federale per consentire la notifica dell’atto di deferimento ai soggetti che non l’hanno ancora ricevuto e permettere successivamente una trattazione congiunta per tutti i soggetti deferiti. P.Q.M. trasmette il fascicolo alla Procura federale e rinvia a nuovo ruolo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it