F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103 del 21 Giugno 2012 (411) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LORI e MARCO CREMONESI (Fallimento Società AC MANTOVA Srl) • (nota n. 6484/857 pf10-11/AM/ma del 19.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103 del 21 Giugno 2012 (411) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LORI e MARCO CREMONESI (Fallimento Società AC MANTOVA Srl) • (nota n. 6484/857 pf10-11/AM/ma del 19.3.2011). Visti gli atti Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 19 marzo 2012 nei confronti di Fabrizio Lori, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 4 ottobre 2006 al 27 aprile 2010, le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, dal 27 aprile 2010 al 15 luglio 2010, data di messa in liquidazione della società, la carica di amministratore unico, nonché il ruolo di socio unico della società A.C. Mantova Srl dal 4 ottobre 2006, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale, alla mancata iscrizione al Campionato di Prima Divisione ed al conseguente svincolo dei calciatori tesserati; Marco Cremonesi, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 4 ottobre 2006 al 27 aprile 2010, la carica di consigliere di Amministrazione della società A.C. Mantova Srl contribuendo con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economicopatrimoniale; con particolare riferimento alla mancata iscrizione al Campionato di Prima Divisione ed al conseguente svincolo dei calciatori tesserati. Letta la memoria difensiva depositata dal Sig. Marco Cremonesi con la quale segnala che, pur se membro del Consiglio di Amministrazione della Società, non è mai stato titolare di alcuna delega di funzioni amministrative, tutte rimaste nella piena disponibilità del Sig. Fabrizio Lori. Con la stessa memoria segnala che le cause del dissesto del Mantova sono ben evidenti e che, in particolare, la vicenda della sponsorizzazione Nuova Pansac che ha avuto effetti determinanti non può che riguardare il Sig. Fabrizio Lori. Quanto alla mancanza di personali atti di dissenso alla amministrazione del Lori rileva che più volte ha manifestato preoccupazioni nel corso dei Collegi Sindacali e che in ogni caso la crisi del Mantova sarebbe esplosa repentinamente nel giro di pochi mesi dal gennaio al giugno 2010 e sempre per ragioni imputabili in via esclusiva al Lori, ragion per cui lo stesso Cremonesi non avrebbe potuto aver sentore di quanto stava per accadere. Conclusivamente il Cremonesi chiede il proscioglimento ed in via subordinata, manifestata la volontà di non appartenere più alla FIGC, chiede la dichiarazione di insussistenza del rapporto associativo tra se stesso e l’Autorità procedente. Rilevato che il Sig. Fabrizio Lori, se pur ritualmente convocato, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva e non ha ritenuto di partecipare all’odierna udienza. Ascoltata la rappresentante della Procura Federale dott. Serenella Rossano la quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per Fabrizio Lori inibizione per anni cinque per Marco Cremonesi inibizione per anni uno Ascoltato il difensore del Sig. Marco Cremonesi il quale ha insistito nelle conclusioni già formulate ribadendo quanto già esposto nella memoria di costituzione. Considerato che dalla corposa documentazione in atti emerge evidente che la cattiva gestione della AC Mantova con il conseguente inevitabile dissesto economico patrimoniale che ha comportato il fallimento dichiarato dal Tribunale di Mantova con sentenza 7 settembre 2010, n 65/2010, preceduto dalla mancata iscrizione al Campionato di Prima Divisione ed allo svincolo automatico di tutti i calciatori va imputato al Sig. Fabrizio Lori, per circa quattro anni socio unico della Società ed unico responsabile della gestione della stessa. Rilevato che, in particolare, la vicenda della sponsorizzazione della Nuova Pansac, induce a ritenere che Fabrizio Lori abbia avuto un ruolo determinante nel dissesto societario della Società. Ritenuto che non può non essere preso in considerazione il fatto che il Lori non abbia ritenuto di giustificare in alcun modo i propri comportamenti dinanzi a questa Commissione Accertata, invece, la diversa posizione del Sig. Marco Cremonesi che, se pur investito di un ruolo ufficiale a fianco del Lori nel Consiglio di Amministrazione della Società, non risulta aver determinato con i propri comportamenti situazioni idonee decisive a determinare il dissesto della Società. Considerato che non può essere accolta la domanda proposta in via subordinata (dimissioni dalla FIGC e cessazione della materia del contendere) giacchè il Cremonesi è oggi giudicato in virtù della posizione ricoperta in Società in periodo che ha preceduto il fallimento della Società stessa e le dimissioni presentate oggi non potrebbero provocare alcuna conseguenza sul giudizio in essere. Ritenuto che le responsabilità del Cremonesi, pur se decisamente attenuate, non possono essere escluse in virtù della posizione societaria che lo ha visto come unica persona di piena fiducia del Lori per circa tre anni e mezzo, anni in cui ha necessariamente avuto conoscenza delle difficoltà economiche-finanziarie crescenti nelle quali si muoveva la Società. Considerato l’indirizzo dato da questa Commissione per la valutazione dei comportamenti assunti in vicende similari. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: Fabrizio Lori: inibizione per anni 5 (cinque); Marco Cremonesi: inibizione per anni 1 (uno).
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