F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103 del 21 Giugno 2012 (420) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JURGEN VARFI (Calciatore), MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente della Società Foligno Calcio Srl), FRANCESCO ROSPETTI (Dirigente della Società Foligno Calcio Srl), Società FOLIGNO CALCIO Srl • (nota n. 6698/820 pf10-11/AM/Seg. del 26.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103 del 21 Giugno 2012 (420) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JURGEN VARFI (Calciatore), MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente della Società Foligno Calcio Srl), FRANCESCO ROSPETTI (Dirigente della Società Foligno Calcio Srl), Società FOLIGNO CALCIO Srl • (nota n. 6698/820 pf10-11/AM/Seg. del 26.3.2011). Con provvedimento del 26 marzo 2012, la Procura federale, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 26 gennaio 2012 inviata dal Segretario della Federazione Italiana Giuoco Calcio e meglio individuata in atti, ha deferito, in relazione ad un'asserita posizione irregolare di tesseramento del calciatore Sig. Jurge Varfi in forza al Foligno Calcio Srl (rilevata in occasione della disputa di ben undici gare del Campionato Nazionale Allievi Professionisti 1^ e 2^ Divisione - Girone E - puntualmente enucleate in seno all'odierno atto di deferimento), il predetto calciatore, il Sig. Maurizio Zampetti, Presidente del Foligno Calcio Srl, il Sig. Francesco Rospetti, dirigente dell'indicata compagine societaria, nonché, quest'ultima, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte alle citate persone fisiche. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, i deferiti Sig.ri Maurizio Zampetti, Francesco Rospetti e la Società Foligno Calcio Srl hanno richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i Sig.ri Maurizio Zampetti, Francesco Rospetti e la Società Foligno Calcio Srl, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS;[“▪ pena base per il Sig. Maurizio Zampetti, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 4 (quattro); ▪ pena base per il Sig. Francesco Rospetti, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 4 (quattro); ▪ pena base per la Società Foligno Calcio Srl, sanzione della penalizzazione di punti 9 (nove), da scontarsi nel campionato Allievi Professionisti I e II divisione Stagione sportiva 2012/2013, oltre all’ammenda € 1.800,00 (€ milleottocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a punti 6 (sei), da scontarsi nel campionato Allievi Professionisti I e II divisione Stagione sportiva 2012/2013, oltre all’ammenda € 1.200,00 (€ milleduecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Camici, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dell'odierno deferito, ha formulato la seguente richiesta sanzionatoria: 6 (sei) giornate di squalifica a carico del Sig. Jurgen Varfi; La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. L'odierno procedimento disciplinare trae origine dall'individuazione e dal riscontro di una costante e reiterata posizione irregolare di tesseramento nei riguardi del calciatore Sig. Jurgen Varfi tra le fila del Foligno calcio Srl in occasione della disputa delle gare di campionato indicate in atti. All'esito dell'attività inquirente, di natura prettamente documentale, é emerso, in maniera incontestabile, che il Sig. Varfi non é mai stato tesserato da parte del Foligno Calcio Srl, di talché il predetto calciatore non avrebbe potuto essere contemplato nel novero dei calciatori eligibili in relazione ai richiamati incontri di calcio, e quindi, in via ulteriore, il nominativo dell'atleta giammai avrebbe potuto e dovuto essere inserito nelle singole distinte di gara di volta in volta predisposte. Ciò posto, é evidente come il Sig. Varfi si sia reso pacificamente responsabile delle violazioni specificamente ascritte a suo carico. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Maurizio Zampetti, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro); ▪ per il Sig. Francesco Rospetti, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro); ▪ per la Società Foligno Calcio Srl, sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei), da scontarsi nel campionato Allievi Professionisti I e II divisione Stagione sportiva 2012/2013, oltre all’ammenda € 1.200,00 (€ milleduecento/00). In accoglimento del deferimento, irroga al Sig. Jurgen Varfi la sanzione della squalifica per 6 (sei) giornate da scontarsi in gare ufficiali della Stagione sportiva 2012/2013.
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