F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 21 Giugno 2012 (456) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI DE SIMONE (Agente di calciatori), DAVIDE DE BENEDETTI, (Presidente della Società ASD Pro Ceprano), CARMINE PASSALACQUA (Presidente della Società ASD Pro Calcio San Giorgio nella s.s. 2010/2011), GIOVANNI SERAPIGLIA (Presidente della Società ASD Ceriara Calcio a 5 nella s.s. 2010/2011) E DELLE SOCIETA’ ASD PRO CEPRANO, ASD PRO CALCIO SAN GIORGIO E ASD CERIARA CALCIO A 5 (nota n. 7175/1386pf10/11/SP/blp del 12.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 21 Giugno 2012 (456) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI DE SIMONE (Agente di calciatori), DAVIDE DE BENEDETTI, (Presidente della Società ASD Pro Ceprano), CARMINE PASSALACQUA (Presidente della Società ASD Pro Calcio San Giorgio nella s.s. 2010/2011), GIOVANNI SERAPIGLIA (Presidente della Società ASD Ceriara Calcio a 5 nella s.s. 2010/2011) E DELLE SOCIETA’ ASD PRO CEPRANO, ASD PRO CALCIO SAN GIORGIO E ASD CERIARA CALCIO A 5 (nota n. 7175/1386pf10/11/SP/blp del 12.4.2012). La CD Nazionale: letti gli atti relativi al deferimento dei Sigg.ri 1) De Simone Luigi, agente di calciatori abilitato; 2) De Benedetti Davide, Presidente della Soc. ASD Pro Ceprano; 3) Passalaqua Carmine, Presidente della Soc. Pro Calcio San Giorgio; 4) Serapiglia Giovanni, Presidente della Soc. ASD Ceriara Calcio a 5, per la stagione 2010 – 2011 e delle Società: 1) ASD Pro Ceprano; 2) ASD Pro Calcio San Giorgio; 3) ASD Ceriara Calcio a 5. OSSERVA La Procura Federale a seguito di nota trasmessa dal Presidente del C.R. Lazio, relativa ad un raduno non autorizzato di giovani calciatori, tenutosi il 21.03.11 presso il Campo Sportivo A. Vollaro di Ceprano, dava inizio alle indagini anche sulla scorta di una relazione trasmessa dal Segretario della delegazione provinciale di Frosinone, Sig. Maurizio Melillo. Quest’ultimo, riferiva che il giorno 21.03.2011 recatosi presso l’impianto sportivo Armando Vollaro di Ceprano, aveva avuto modo di constatare che presso il suddetto impianto si stava svolgendo un raduno di giovani calciatori; che il raduno era stato organizzato dal Sig. Luigi De Simone; che erano presenti alcune Società; che le società invitate dovevano presentarsi presso l’impianto sportivo con i ragazzi convocati dal De Simone, muniti di certificato medico di idoneità sportiva e nulla osta delle Società di appartenenza a favore della ASD Pro Ceprano. Nella relazione il Melillo riferiva di aver notato la presenza di osservatori della Società Pro Ceprano, Pro Calcio S. Giorgio, Rio Ceccano, Frosinone Calcio e Ceriara Calcio; riferiva, inoltre, di aver constatato che l’attività sportiva posta in essere era coordinata e diretta dal Sig. Vitagliano Alessandro, Dirigente della ASD Ceprano. La Procura, acquisita copia dell’invito diramato dal Sig. Luigi De Simone, per il raduno del 21.03.2011, procedeva a sentire tutte le persone, per un verso o per l’altro coinvolte nella vicenda. Il Sig. Melillo Maurizio, nel confermare la propria relazione precisava di essere stato incaricato telefonicamente dal Delegato Provinciale di Frosinone, Sig. Tagliaferro, di essersi recato sul posto, di aver individuato le Società presenti attraverso i segni identificativi sulle borse portate dai giovani calciatori; di aver riconosciuto presenti sul posto i Sig.ri Macciomei Paolo e Lunghi Luigi della Soc. Frosinone ed il Sig. Vitagliano Alessandro, quale dirigente della ASD Ceprano. Il collaboratore della Procura, convocati tutti i soggetti che a vario titolo, avevano direttamente o indirettamente preso parte o favorito il raduno dei giovani calciatori, rassegnava le sue conclusioni chiedendo il deferimento dei soggetti e delle Società indicati in premessa. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione ritiene raggiunta la prova piena e tranquillante che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro contestato con l’atto di deferimento. Invero è rimasto accertato che il giorno 21.03.2011 presso gli impianti sportivi della ASD Pro Ceprano si era svolta una manifestazione sportiva a cui avevano partecipato giovani calciatori nati negli anni 1997 e 1998 alcuni dei quali tesserati. Le indagini condotte dalla Procura Federale hanno accertato che il Sig. Luigi De Simone, agente di calciatori, con invito a sua firma, diramato via fax aveva indetto un “raduno per calciatori nati nel 1997 e nel 1998, con l’indicazione che tale raduno, si sarebbe svolto a Ceprano il 21.03.2011 alle ore 15.30 presso l’impianto sportivo Armando Vollero”. In tale invito si precisa che le Società professionistiche invitate erano, Roma - Frosinone – Grosseto – Padova – Pescara – Isola Liri. Il Sig. Passalacqua, all’epoca dei fatti Presidente della ASD San Giorgio, ammetteva di aver partecipato con alcuni giovani calciatori tesserati con la società al raduno a seguito dell’invito ricevuto via fax dal De Simone Luigi e di aver rilasciato il richiesto nulla osta.. Anche il Sig. Serapiglia Benedetto, Presidente della ASD Ceriara Calcio a 5, ha ammesso di aver rilasciato i richiesti nulla osta ad alcuni giovani inviati per partecipare al raduno. Quanto al Sig. de Benedetti Davide, Presidente dell’ASD Pro Ceprano, la sua responsabilità, discende dall’aver messo a disposizione del De Simone le strutture sportive della Società, consapevole che sarebbero state utilizzate per attività non consentite in quanto assoggettate a controlli ed autorizzazioni federali. La consapevolezza del De Benedetti appare riscontrata dalla presenza del Vitagliano, Dirigente della ASD Pro Ceprano, in veste di coordinatore del raduno. Le responsabilità del Sig. De Simone appaiono di tutta evidenza, non solo perché il medesimo le ha parzialmente riconosciute, ma perché risiedono soprattutto nel contenuto dell’invito diramato alle Società poi convenute. Alle su estese considerazioni, consegue la responsabilità oggettiva delle Società deferite. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Luigi De Simone la sospensione della licenza per mesi 3 (tre) e l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00); al sig. Davide De Benedetti l’inibizione per mesi 2 (due), al sig. Carmine Passalacqua l’inibizione per mesi 1 (uno), al sig. Giovanni Serapiglia l’inibizione per mesi 1 (uno) ed alle Società ASD Pro Ceprano, ASD Pro Calcio San Giorgio e ASD Ceriara Calcio a 5 l’ammenda di € 300,00 (trecento/00) ciascuna.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it