CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 11 del 13/06/2012 – Sig. Angelo Francini / Federazione Ciclistica Italiana
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 11 del 13/06/2012 - Sig. Angelo Francini / Federazione Ciclistica Italiana
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,
composta da
dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore,
dott. Alberto de Roberto,
dott. Giovanni Francesco Lo Turco,
prof. Massimo Luciani,
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio
introdotto dal ricorso iscritto al R.G. Ric. n. 8/2012, presentato in data 4 aprile 2012 da
ANGELO FRANCINI, delegato per gli Affiliati all’Assemblea straordinaria della Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) del 4 dicembre 2012, rappresentato e difeso dall’avv. Sabrina Rondinelli contro
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA (FCI), rappresentata e difesa dall’avv. Nuri Venturelli avverso la decisione della Commissione d’Appello Federale della Federazione Ciclistica Italiana di cui al comunicato n. 2 del 7 febbraio 2012, decisione ricevuta il 5 marzo 2012, con rigetto della richiesta di annullamento dell’Assemblea Straordinaria FCI del 4 dicembre 2011,
vista la costituzione in giudizio della parte resistente – Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.);
udito nella udienza del 18 maggio 2012 il relatore, Presidente Riccardo Chieppa;
uditi per il ricorrente – Angelo Francini – l’avv. Sabrina Rondinelli;
uditi per la parte resistente – Federazione Ciclistica Italiana – F.C.I..- l’avv. Nuri Venturelli;
visti il ricorso introduttivo depositato il 4 aprile 2012 nonché la memoria di costituzione della Federazione resistente in data 13 aprile 2012 e la successiva memoria in data 10 maggio 2012;
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente Angelo Francini, delegato per gli Affiliati all’Assemblea straordinaria, per la modifica dello Statuto, della Federazione Ciclistica Italiana, nel ricorso a questa Alta Corte, espone le vicende precedenti alla predetta Assemblea, svoltasi il 4 dicembre 2011 e richiama che:
«in data 23 gennaio il ricorrente invia regolare lettera alla Federazione Ciclistica Italiana per avere appreso che solo il 19 gennaio 2012, ha appreso della pubblicazione del verbale dell’assemblea straordinaria del 4 dicembre, contestandone però la veridicità, ma dalla lettura è evidente che si tratti di atto notarile»;
«in data 7 febbraio 2012, con Comunicato n. 2 la Commissione d’Appello Federale, rigetta il ricorso del ricorrente affermando che: “In relazione alla tracciabilità del voto denunciata dal ricorrente, questa Commissione ritiene che le modalità del voto elettronico, attraverso le operazioni adottate, non consente di per sé la riconducibilità del voto al singolo delegato votante ed in ogni caso, ove in denegata ipotesi tecnicamente fosse possibile risalire all’identità del delegato attraverso il supporto tecnico della ditta fornitrice delle apparecchiature, l’ipotesi non risulta provata dal ricorrente in questa sede, né in sede di assemblea è sta denunciata a verbale. Conclusivamente la doglianza del ricorrente non è fondata”».
Nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi.
1) eccesso di potere, difetto di motivazione ed error in iudicando, mancanza di regolare verbalizzazione, sotto il profilo:
a) il documento pubblicato il 19 gennaio 2012 (dopo il ricorso iniziale del ricorrente) non sarebbe il verbale dell’assemblea per la modifica dello Statuto, ma un documento privo di qualsiasi requisito di verbale ed anzi, in quanto verbale «firmato dal Notaio e dal Presidente federale, non può servire a nessun atto successivo, essendo stato sottoscritto da persone che non sono parte, in nessun caso, dell’Assemblea Nazionale dal momento dell’insediamento del Collegio di Presidenza dell’Assemblea stessa»;
b) in via ipotetica, se valido il verbale, questo sarebbe privo di molteplici adempimenti e documenti stabiliti, nonché contenente grossolani errori che lo renderebbero inutilizzabile essendo privo dei fondamenti che sarebbero richiesti ai fini dell’approvazione del nuovo statuto;
c) la decisione impugnata non farebbe riferimento alla mancanza di verbale;
2) a) esclusione dei delegati senza giusta causa, difetto di motivazione e carenza di potere, manifesta illogicità: l’esclusione riguarderebbe quattro delegati degli Affiliati da parte della Commissione elettorale, di cui al Comunicato 10 ottobre 2011, n. 15, e 25 ottobre 2011, n. 73, in asserito contrasto con lo Statuto federale, artt. 7, 8, 12 e 27; sarebbe ininfluente che il ricorrente poteva fare ricorso contro la decisione della Commissione elettorale in quanto il Comunicato non era stato inviato allo stesso attuale ricorrente; lo stesso ricorrente avrebbe inviato un e-mail alla Commissione elettorale segnalando l’errore, senza che intervenisse una correzione, peraltro
disposta in altri casi anche senza ricorso; il riferimento all’appartenenza a un Consiglio direttivo doveva essere alla data dell’Assemblea e non al 31 ottobre 2010;
b) esclusione di 53 delegati componenti degli atleti e dei D.S. (comunicati 16, 18 e 21 novembre 2011, rispettivamente n. 129, 130, 131), per non essere stato raggiunto il quorum minimo previsto, con richiamo a decisione n. 6 del 16 settembre 2011 della Corte Federale, di cui non vi sarebbe traccia presso la Segreteria generale con conseguente vizio derivante dalla mancata pubblicazione (art. 35 Statuto Federale) che sarebbe stata eseguita sul sito federale solo alcuni giorni dopo una nota dell’attuale ricorrente in data 17 novembre 2011; sul merito della esclusione, privo nei comunicati di qualsiasi supporto normativo, si effettua un richiamo agli artt. 35, 8 e 11 dello Statuto; l’intervento della Segreteria Generale sarebbe stato inopportuno e senza titolo, anche tenendo conto del venir meno di valenza pubblicistica di attività della F.C.I. , costituita oggi come associazione con personalità di diritto privato;
3) difetto di motivazione e di trasparenza della procedura di votazione, in relazione alle informazioni sul telecomando di votazione da parte del Presidente dell’Assemblea; al preannuncio di ricorsi, senza indicazione di motivi perché non richiesti dalla normativa federale; alla improvvisazione della conduzione dell’Assemblea, che sarebbe dimostrata dalla presentazione ed approvazione di una mozione d’ordine di tipo procedurale sulla discussione e votazione degli emendamenti prima del testo proposto dal Consiglio Federale, passaggio superfluo perché tale procedura corrisponderebbe alla previsione dell’art. 78 del Regolamento organico; al telecomando di votazione; alla tracciabilità del voto; alla incertezza del risultato del voto in relazione ai tre tasti per l’espressione di voto (verde approvo; rosso contrario; giallo astenuto) e alla indicazione iniziale del Presidente che per l’astensione non sarebbe necessario pigiare il tasto giallo, poiché il sistema avrebbe considerato tra gli astenuti tutti coloro che non avevano espresso voto con rosso o verde, con la conseguenza che la metodologia non permetteva la distinzione tra gli astenuti presenti e coloro che non erano il sala al momento della votazione, con effetti sulla validità della votazione, in quanto doveva essere seguita la regola della maggioranza dei presenti e non degli accreditati; in precedente assemblea sarebbe stato seguito il metodo di due votazioni, una per verificare il numero dei presenti in sala e poi una seconda votazione per approvare o meno la modifica esaminata; ad istruzioni di voto distribuite ai delegati, definiti da terzi “pizzini”, che potevano essere create solo con la partecipazione diretta di uffici federali, in quanto con conoscenza in anticipo della numerazione della SLIDES (diapositive) da proiettare in Assemblea.
Il ricorrente si è riservato una successiva integrazione poiché «alla data di spedizione del presente ricorso (19 dicembre) non era stato ancora pubblicato il verbale relativo all’assemblea».
Le conclusioni del ricorso sono: «la riforma della decisione impugnata 002/ della Commissione di Appello Federale F.C.I.» e per l’effetto accertare la «violazione dei diritti indisponibili del ricorrente ed il contrasto con i principi immanenti dell’Ordinamento generale per i motivi che verranno nel
proseguo sviluppati e, per l’effetto, dichiarare l’illegittimità e/o l’inefficacia e/o la nullità della Assemblea Straordinaria del 4 Dicembre 2011»; «in via preliminare si chiede l’audizione del sig. Angelo Francini» (ricorrente) «per motivi sovra esposti con il presente ricorso e nel merito si chiede che sia dichiarato l’errore formulato dalla Corte federale nella decisione nr. 6; che venga annullata la decisione della Commissione d’Appello Federale del 7 febbraio 2012 (comunicato n. 2); si chiede che siano riconosciuti gli errori formulati dalla Commissione elettorale in ordine» alle esclusioni indicate al punto 1/a e 1/b e «all’interpretazione abusiva della Carte federali, come al punto 1/a»; si «chiede che siano riconosciuti gli errori della Segreteria Generale con riferimento alla mancata pubblicazione della decisione della Corte federale, come indicato al punto 1/b; alla mancata adozione della richiesta di interventi correttivi degli Organi preposti, come evidenziato nell’allegato nr. 4; alla divulgazione di notizie riservate, per fini contrari alle norme statutarie, per l’uso irrituale della propria funzione con riferimento al punto 2/e ed in conseguenza di quanto sopra si chiede che sia dichiarata nulla l’Assemblea nazionale straordinaria di Bologna del 4 dicembre 2011, per le gravi irregolarità insorte prima e nel corso della stessa, che hanno influito in modo determinante sul corretto svolgimento della stessa».
La Federazione Ciclistica Italiana nella memoria di costituzione 13 aprile 2012, dopo avere esposto le vicende della controversia, ha eccepito:
a) la inammissibilità del ricorso per violazione del disposto dell’art. 44 dello Statuto federale, la competenza esclusiva del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in quanto in ogni caso la controversia non attiene a diritti indisponibili e non è inerente a questioni di evidente rilevanza per l’ordinamento sportivo;
b) la inammissibilità dei motivi di ricorso relativi alla fase antecedente l’Assemblea e segnatamente alle attività della Commissione elettorale, in relazione all’art. 14 dello Statuto e dell’art. 27, comma 2 e comma 5, del Regolamento organico della F.C.I.:
c) la inammissibilità dei motivi di ricorso attinenti alla esclusione dei delegati per difetto di legittimazione attiva e difetto di concreto interesse;
d) infondatezza nel merito della doglianza relativa alla esclusione dei delegati Montini, Proni e Simancini, in relazione all’art. 30, lettera c, dello Statuto federale e alla pronuncia della Corte Federale secondo cui il riferimento ad almeno il biennio di tesseramento deve sussistere al momento della presentazione della candidatura o della nomina;
e) la infondatezza nel merito della doglianza relativa alla esclusione di 53 delegati della componente Atleti e Direttori sportivi, in relazione ai Principi fondamentali degli Statuti Federali dettati dal Coni (art. 5 e 6) e alle disposizioni dello Statuto Federale (art. 9, comma 3);
f) la infondatezza del motivo attinente alle modalità del voto elettronico e all’asserito difetto del requisito di segretezza;
g) la infondatezza del motivo attinente alla metodologia del conteggio dei soggetti astenuti nelle singole votazioni, in quanto tutte avevano raggiunto il quorum deliberativo, come da verbale;
h) la infondatezza del motivo per asserita nullità dell’assemblea per la circolazione di fogli anonimi con suggerimento di voto in relazione alla irrilevanza e alla mancanza di prova;
i) la infondatezza delle ulteriori doglianze esposte e non qualificate come motivi di ricorso ed annullamento della impugnata assemblea ed in particolare attinenti a: erroneo parere della Corte Federale con interpretazione indotta dalla Segreteria Generale; verbale redatto da notaio e firmato anche dal Presidente federale.
Con una seconda memoria 10 maggio 2012 la Federazione ha eccepito:
a) inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 1.2 e dell’art. 4. 2, lettera d, del Codice dell’Alta Corte per mancata specificazione di motivi attinenti a vizi della decisione impugnata;
b) aspetti ulteriori di infondatezza del motivo n. 1 del ricorso in relazione al verbale notarile, prodotto dallo stesso ricorrente, verbale in forma pubblica necessario per il deposito nei Pubblici registri, trattandosi di modifiche statutarie di persona giuridica;
c) inammissibilità del motivo 2) in relazione al particolare regime di impugnazione dei provvedimenti della Commissione Nazionale Elettorale soggetti a ricorso alla Corte federale; i provvedimenti (rectius pareri) della Corte Federale sarebbero anteriori ai 30 giorni previsti per il ricorso all’Alta Corte ed in ogni caso non apparirebbero suscettibili di impugnazione;
d) infondatezza del motivo 3) relativo al quorum in quanto tutte le delibere sarebbero state adottate a maggioranza assoluta; nessuna prova è stata fornita in ordine alle indicazioni sui telecomandi e ai presunti "pizzini", del resto profili provi di rilievo e senza richiesta di prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sulla competenza di questa Alta Corte è sufficiente osservare che la controversia ha come oggetto centrale la validità dell’Assemblea straordinaria della F.C.I. con un unico punto deliberativo, costituto da approvazione di modifiche allo Statuto Federale. Ne consegue che non si può disconoscere il requisito della indisponibilità, attesa la natura essenziale dello Statuto di un ente dotato di personalità giuridica, la cui validità dipende solo dalla conformità alle norme procedurali (inderogabili) previste per le modifiche stesse e alla conformità con i principi cogenti dell’Ordinamento sportivo.
Inoltre deve essere esclusa, per la fattispecie in esame, l’applicabilità del comma 3 dell’art. 44 dello Statuto F.C.I. (arbitrato federale) per il duplice profilo sia della non rimettibilità della controversia ad arbitri, sia dell’ambito della competenza normale degli Organi di Giustizia Federale (artt. 14 e 36, comma 2, dello Statuto relativo a ricorsi avverso lo svolgimento delle Assemblee Federali), in ultimo grado, devoluta agli Organi di Giustizia del Coni.
2. Superato l’anzidetto profilo della competenza funzionale dell’Alta Corte in sede di impugnazione, deve essere esaminato l’ulteriore aspetto, ai fini della ammissibilità del giudizio, attinente alla esistenza della notevole rilevanza della controversia per l’Ordinamento sportivo nazionale (art. 1, comma 2, Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto degli artt. 12 bis e 12 ter dello Statuto del Coni).
La soluzione non può non essere positiva, poiché dalla decisione della controversia dipende la legittimità delle nuove norme statutarie e quindi delle successive applicazioni delle stesse disposizioni da parte della Federazione e delle società sportive associate.
Restano, inoltre, coinvolti, dalle questioni proposte, principi sulla ripartizione del sindacato tra organi della giustizia sportiva e sui sistemi di votazione per le modifiche statutarie, che possono interessare, anche per la loro novità, l’insieme degli Organismi dell’Ordinamento sportivo, retti da proprio Statuto, soggetto poi all’approvazione del Coni. Deve pertanto ritenersi sussistente anche il requisito anzidetto della notevole rilevanza.
3. Preliminarmente, in ordine alle molteplici e non sempre coordinate doglianze prospettate nel ricorso a questa Alta Corte, deve essere rilevato che tutte quelle che si riferiscono alle attività antecedenti all’Assemblea Federale non potevano essere portate all’esame della Commissione d’Appello Federale, che esattamente ha escluso di doversi pronunciare sulle relative censure.
Infatti, nel sistema della giustizia Federale della F.C.I. le determinazioni della Commissione elettorale (compresi tutti i profili relativi all’ammissione e all’esclusione preliminare dalla partecipazione alla assemblea per le modifiche statutarie) dovevano essere sindacate avanti alla Corte Federale (combinato disposto degli artt. 35, commi 3 e 8, dello Statuto Federale e degli artt. 27, commi 2 e 5, del Regolamento organico) e non potevano essere sottoposte a censure in un ricorso alla Commissione di Appello Federale, competente sullo svolgimento dell’Assemblea e relative delibere (articoli 14 e 36, comma 2, dello Statuto F.C.I. in relazione agli artt. 27, comma 5, e 82 del Regolamento organico).
Allo stesso modo non è prevista alcuna possibilità di impugnativa autonoma – per di più in ogni caso tardiva, in relazione ai termini previsti, rispetto alla dimostrata conoscenza del contenuto - di una determinazione - parere della Corte Federale in sede di interpretazione delle norme statutarie e regolamentari (art. 35, comma 4), tantomeno avanti alla Commissione di Appello Federale.
Infine, sempre riguardo alla ammissibilità delle censure proposte deve essere precisato che, in questa sede di impugnativa di ultimo grado, possono essere proposti motivi attinenti specificamente a vizi della decisione impugnata, non essendo proponibile una domanda di riesame a tutto campo di situazioni e posizioni giuridiche non comprese nell’ambito della competenza del giudice che ha emesso la decisione impugnata, né tantomeno una richiesta di autonome pronunce di accertamento al di fuori dei limiti del giudizio di impugnazione.
Del resto, il sistema delle impugnazioni di una decisione avanti a questa Alta Corte esige che il ricorso, oltre alla esposizione dei fatti, contenga (art. 4, comma 2, lett. d, Codice dell’Alta Corte), anche la esposizione dei motivi specifici, costituenti le ragioni della richiesta di annullamento o riforma della decisione impugnata, non potendo limitarsi, in buona parte, ad una semplice e pedissequa ripetizione (peraltro non sempre priva di contraddizioni e di non facile comprensibilità, come eccepito da controparte) delle ragioni fatte valere nella domanda di primo grado, senza alcun aggancio concreto al contenuto e ai vizi specifici della medesima decisione oggetto della impugnazione.
Per quanto riguarda gli anzidetti profili, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
4. Restano, pertanto, da esaminare tutti gli altri profili di ricorso che attengono a vizi relativi allo svolgimento e alle determinazioni della Assemblea straordinaria della F.C.I. sull’unico profilo sostanziale costituito dalla approvazione delle modifiche allo Statuto della stessa F.C.I., cioè ai c.d. motivi assembleari, ivi comprese le operazioni di voto su dette modifiche e la loro regolarità. Questi profili sono tutti privi di fondamento:
a) sul primo motivo, in ordine alla pretesa mancanza di verbalizzazione e al verbale notarile con firma del Presidente oltre quella del Notaio, va osservato che nel ricorso introduttivo avanti alla Commissione d’Appello Federale (unico atto del primo grado con motivi, prodotto in giudizio) questo profilo non era neppure accennato, essendovi solo il rilievo che non risultava ancora pubblicato il verbale, per cui si formulava riserva di successiva integrazione per evidenziare quanto indicato al punto 2/d, sub b) dello stesso ricorso introduttivo, tuttavia relativo alla incertezza del risultato di voto.
Del resto lo stesso ricorrente, nel ricorso avanti a questa Corte, dichiara che il 19 gennaio 2012 aveva appreso della pubblicazione del verbale, «contestandone però la veridicità», in una «regolare lettera alla Federazione Ciclistica Italiana» del 23 gennaio 2012, «ma dalla lettura è evidente che si tratta di atto notarile». Tale lettera, ovviamente, non poteva valere come integrazione con motivi aggiunti in un ricorso proposto avanti ad un organo di giustizia federale.
Appare, inoltre, evidente la contraddizione in cui è incorso il ricorrente, nella parte finale prima delle conclusioni, poiché la data del 19 dicembre è quella della spedizione del ricorso introduttivo alla Commissione di Appello Federale e la riserva non poteva non riferirsi allo stesso ricorso di primo grado e proprio al punto 2/d, sub b), relativo alla incertezza del risultato del voto, punto 2/d, sub b), inesistente nel ricorso avanti a questa Alta Corte.
Comunque il motivo è anche infondato, poiché, trattandosi di approvazione di modifica statutaria di ente provvisto di personalità giuridica, vi è una previsione di atto pubblico notarile ai fini dei successivi adempimenti di deposito ed iscrizione dei registri previsti dalla legge, come per le assemblee delle Federazioni sportive che modifichino gli atti fondamentali di carattere statutario.
Quanto alla validità del verbale, occorre fare riferimento alle formalità previste per l’atto notarile di verbalizzazione di assemblea, essendo anche necessaria la sottoscrizione del Notaio. Quella del Presidente della F.C.I. è giustificata dalla dichiarata qualità di richiedente della verbalizzazione e di Presidente nella fase iniziale dell’Assemblea, per legittimare la richiesta di verbalizzazione notarile.
Quanto al profilo subordinato del ricorso secondo cui il verbale notarile «risulta privo di molteplici adempimenti e documenti stabiliti dalle predette norme», e «contiene grossolani errori che lo rendono inutilizzabile» perché «privo dei fondamenti richiesti in riferimento ai fini per i quali dovrebbe essere utilizzato», (ossia per l’approvazione del Nuovo Statuto F.C.I. da parte del C.O.N.I.), deve essere rilevata la estrema genericità del motivo, peraltro smentito dalla descrizione dei fatti, delle dichiarazioni, dei risultati delle votazioni sul testo delle modifiche statutarie (elementi essenziali e sufficienti per la finalità dell’approvazione del nuovo testo di Statuto).
b) sul terzo motivo (difetto di motivazione e di trasparenza nella procedura di votazione) ai fini della infondatezza è sufficiente rilevare che:
-- l’esigenza di motivazione si riconnette alle decisioni o delibere adottate, mentre non è provato che siano state date informazioni fuorvianti sulle modalità di uso del telecomando di votazione (nel verbale risulta che dette informazioni sono state date dal tecnico informatico e che vi è stata una votazione di prova con indicazione sulla memorizzazione su supporto informatico);
-- non vi è alcuna incertezza dei risultati del voto, giacché nel verbale figura un’indicazione del risultato finale (approvato, respinto) della votazione, prima sugli emendamenti proposti dagli Affiliati (se esistenti) e successivamente sul testo proposto dal Consiglio Federale sul singolo articolo.
Infatti l’ordine di votazione degli emendamenti prima del testo del Consiglio Federale è conforme alla modalità delle approvazioni di testi normativi e alla disposizione dell’art. 78, comma 2, terzo capoverso, del Regolamento organico, relativo specificamente alla votazione degli emendamenti: una determinazione conforme non può configurarsi come vizio del procedimento, essendo un chiarimento applicativo, mentre la previsione dell’art. 34, comma 3, dello Statuto F.C.I. è destinata ad operare sul piano diverso della iscrizione all’ordine del giorno assembleare.
Dal verbale notarile risultano tutte le votazioni effettuate con i risultati di “approvato” e “respinto” sui singoli emendamenti e sul testo dei singoli articoli proposti dal Consiglio, salvo taluni accorpamenti di articoli senza emendamenti, previo consenso della Assemblea. Risulta, altresì, l’indicazione degli emendamenti ritirati.
Infine, insieme al verbale notarile, è stata esibita dalla resistente Federazione una tabella informatica (codice, descrizione articolo e comma votato, dettaglio delle singole votazioni) con indicazione numerica dei “sì”, dei “no”, degli “astenuti” e dei “votanti”.
Sui predetti atti non sono state dedotte dal ricorrente contestazioni specifiche, anche in ordine alla rispondenza al risultato finale delle singole votazioni e al testo del nuovo Statuto come approvato ed allegato al verbale notarile.
-- Non vi è alcuna esigenza di verificare, preventivamente ad ogni singola votazione di modifiche statutarie, sia il quorum per la validità dell’Assemblea (50% degli aventi diritto al voto) sia il numero dei presenti, quando questi risultino accertati inizialmente. Il quorum deliberativo in relazione alle presenze (maggioranza dei presenti, art. 9, comma 5, Statuto) può essere riscontrato, di volta in volta, attraverso un raffronto sui voti espressi (positivi di approvazione e negativi di contrarietà) e sulle astensioni (mancata espressione di voto), a meno che nell’assemblea non vi sia una previa richiesta di verifica del numero sufficiente per deliberare.
-- Gli aspetti sollevati relativi alla tracciabilità del voto, a parte il difetto di prove o indizi, sono del tutto ininfluenti ai fini della validità delle votazioni sulle modifiche statutarie; l’argomento iscritto nell’o.d.g. assembleare non è tra quelli (come il voto elettorale o giudizio su persone) per i quali sia prescritto il voto segreto.
E’ vero tuttavia che il Regolamento organico prevede le votazioni con scheda segreta, ma questa disposizione vale espressamente solo per «tutte le elezioni» (art. 73, comma 2, Regolamento organico), come del resto confermato dalle successive previsioni di votazioni per le cariche federali, di preferenze, di candidature, di quote di eletti.
D’altro canto, in linea generale, l’uso di una procedura elettronica di votazione è solo un mezzo simultaneo di espressione semplificata del voto (con telecomando o via filo), che non comporta affatto, di per sé, la esigenza che il voto singolarmente espresso dai delegati non risulti palesabile e sia esclusa la registrazione su supporto informatico o addirittura che appaia su un tabellone, salve, si intende, specifiche, diverse determinazioni, se consentite. Ipotesi non verificatasi nel caso in esame.
--In sede assembleare, tanto più in presenza di un numero rilevante di partecipanti e di punti su cui votare, non ha effetto invalidante la circolazione di istruzioni o di indicazioni consigliate su singoli voti, anche se anonime e ovviamente consegnate brevi manu tra soggetti conoscenti o legati da interessi comuni di categoria. Né può avere rilievo la asserita circostanza che le indicazioni corrispondevano alla numerazione delle diapositive (slides), articolo e proponente come poi realizzate, giacché si è seguito l’ordine degli articoli nel testo base proposto dal Consiglio federale, con precedenza agli emendamenti degli affiliati rispetto alla proposta sullo stesso articolo o comma del Consiglio federale. Tali emendamenti e proposte erano state rese pubbliche con notevole anticipo rispetto all’Assemblea. Il relativo ordine era prevedibile in quanto corrispondente all’ordine degli articoli e alle previsioni regolamentari della precedenza degli emendamenti (come sostenuto dalla stesso ricorrente). Comunque non era riservato e pertanto acquisibile da ogni soggetto diligente che ne poteva fare tempestiva richiesta.
5. Il ricorso pertanto deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato.
Sussistono giusti motivi, anche in relazione alla natura delle questioni trattate e all’infondatezza di talune eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della parte resistente, per compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
DICHIARA in parte inammissibile e in parte RIGETTA il ricorso;
SPESE compensate;
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, 18 maggio 2012.
Il Presidente e Relatore
F.to Riccardo Chieppa
Il Segretario
F.to Alvio La Face
Depositato in Roma il 13 giugno 2012.
Il Segretario
F.to Alvio La Face