F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2004-2005) – indennità di formazione – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 4 febbraio 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mario Gallavotti (Italia), membro Maurice Watkins (Inghilterra), membro Philippe Piat (Francia), membro Michele Colucci (Italia), membro del reclamo presentato dal club, X, Germania, contro l’attore Y club, Turchia, Resistente come per quanto riguarda l’indennità di formazione in connessione con la Q lettore, Fatti all’origine della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2004-2005) - indennità di formazione - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 4 febbraio 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mario Gallavotti (Italia), membro Maurice Watkins (Inghilterra), membro Philippe Piat (Francia), membro Michele Colucci (Italia), membro del reclamo presentato dal club, X, Germania, contro l'attore Y club, Turchia, Resistente come per quanto riguarda l'indennità di formazione in connessione con la Q lettore, Fatti all'origine della controversia - Il giocatore è nato il 22 settembre 1984. - Q è stato registrato come giocatore dilettante con la X dal 2000/07/19 al 2003/06/29. - Il club tedesco appartiene alla categoria 4. - Il 29 giugno 2003, la DFB ha emesso un IRTC per conto della Federcalcio turca per il giocatore in questione. - Il giocatore è stato registrato con Y come un calciatore non dilettante. - Y è un 4 club categoria. - Il club tedesco chiede il pagamento di una somma di denaro in materia di indennità di formazione e ha autorizzato la Federazione calcio tedesca per iscritto per ricevere e distribuire l'importo. - Il club turco sostiene di aver pagato l'indennità di formazione ai club "rilevanti" e ha presentato un documento debitamente firmato dal X il 3 gennaio 2004. - In conformità con questo documento, X dichiara che non avrà alcuna pretesa nei confronti del giocatore, Q, che ha lasciato il club nel luglio 2003 e che il club tedesco non avrà crediti nei confronti di Y. - Nonostante l'invito della FIFA a farlo, X non ha presentato osservazioni sui documenti di cui sopra. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie Come stabilito dall'art. 42 § 1 (b) (iv) del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori, rientra nella competenza della Camera di Risoluzione delle Controversie di decidere sulle controversie relative al risarcimento per la formazione e l'istruzione dei giovani calciatori e di adeguare la formazione tasse di compensazione. La Camera si rivolse al reclamo presentato dalla tedesca X club, con la quale il giocatore, Q, è stato registrato nel corso di 3 stagioni sportive. Anche se è pacifico che Q è stato formato ed educato alla X, i membri della Camera hanno convenuto che il documento datato 3 gennaio 2004, è stato presentato dal club turco per la sua difesa deve essere considerato come una rinuncia. Avendo firmato tale documento, che si riferisce al giocatore in questione e afferma, tra l'altro, che X non avrà crediti nei confronti Y, il club tedesco ha rinunciato al suo diritto di esigere il pagamento Y di una somma di denaro in materia di indennità di formazione. Di conseguenza, la Camera ha deciso di respingere la richiesta avanzata dalla decisione X. della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, X, viene rifiutato. 2. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de l'Elysée 28 1006 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www. tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2004-2005) - training compensation – official version by www.fifa.com – Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 4 February 2005, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Mario Gallavotti (Italy), member Maurice Watkins (England), member Philippe Piat (France), member Michele Colucci (Italy), member on the claim presented by the club, X, Germany, as Claimant against the club Y, Turkey, as Respondent regarding training compensation in connection with the player Q, Facts of the case − The player was born on 22 September 1984. − Q was registered as an amateur player with X from 19.07.2000 until 29.06.2003. − The German club belongs to category 4. − On 29 June 2003, the DFB issued an IRTC on behalf of the Turkish Football Association for the player in question. − The player was registered with Y as a non-amateur player. − Y is a category 4 club. − The German club claims payment of an amount of money relating to training compensation and it authorised the German Football Federation in writing to receive and distribute the amount. − The Turkish club maintains that it has paid training compensation to the “relevant clubs” and submitted a document duly signed by X on 3 January 2004. − In accordance with this document, X declares that it will have no claims against the player, Q, who left the club in July 2003 and that the German club will have no claims against Y. − In spite of FIFA’s invitation to do so, X has not presented any comments on the aforementioned documents. Considerations of the Dispute Resolution Chamber As established in art. 42 §1 (b) (iv) of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players, it falls within the purview of the Dispute Resolution Chamber to decide on disputes concerning the compensation for the training and education of young players and to adjust training compensation fees. The Chamber turned to the claim presented by the German club X, with which the player, Q, has been registered during 3 sportive seasons. Although it is undisputed that Q has been trained and educated at X, the members of the Chamber agreed that the document dated 3 January 2004 that has been presented by the Turkish club in its defence must be considered as a waiver. By having signed such document, which refers to the player in question and states, inter alia, that X will have no claims against Y, the German club has waived its right to claim from Y payment of an amount of money relating to training compensation. Consequently, the Chamber decided to reject the claim put forward by X. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, X, is rejected. 2. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 10 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de l’Elysée 28 1006 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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