F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105 del 27 Giugno 2012 (566) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDONUNZELLA (Calciatore tesserato per la Società US Lecce Spa), EUPREMIO CARRUEZZO (Agente di calciatori), Società US LECCE Spa • (nota n. 8590/222 pf11- 12 SP/ac del 28.5.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105 del 27 Giugno 2012 (566) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDONUNZELLA (Calciatore tesserato per la Società US Lecce Spa), EUPREMIO CARRUEZZO (Agente di calciatori), Società US LECCE Spa • (nota n. 8590/222 pf11- 12 SP/ac del 28.5.2012). Il deferimento Con atto del 28 maggio 2012 la Procura Federale ha deferito alla scrivente Commissione: - il sig. Leonardo Nunzella per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3, comma 1, del regolamento degli agenti calciatori perché “al momento del conferimento del mandato con l’Agente Carruezzo Eupremio si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore “giovane di serie”; - il sig. Carruezzo Eupremio per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli agenti dei calciatori per “aver accettato l’incarico conferito dal calciatore Nunzella Leonardo, omettendo di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione”; - la Società US Lecce per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile al proprio tesserato Nunzella. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini esperite sulla base della segnalazione della Commissione Agenti di calciatori del 27 settembre 2011 è emerso che il calciatore Leonardo Nunzella ha conferito all’agente Carruezzo Eupremio il mandato n. 4634, sottoscritto dalle parti il 26 luglio 2011 ed inviato con raccomandata il 6.8.2011 alla Commissione Agenti di calciatori, pur non avendo il Nunzella lo status di calciatore professionista ma quello di tesserato presso la US Lecce come calciatore “giovane di serie”. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, i deferiti Signori Leonardo Nunzella, Eupremio Carruezzo e la Società US Lecce Spa hanno richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i Signori Leonardo Nunzella, Eupremio Carruezzo e la Società US Lecce Spa, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base per il Sig. Leonardo Nunzella, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 1 (una) giornata oltre alla censura ex 27, lettera a del Regolamento Agenti; ▪ pena base per il Sig. Eupremio Carruezzo, sanzione della sospensione della licenza di giorni 45 (quarantacinque), con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 30 (trenta) di sospensione della licenza con ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); ▪ pena base per la Società US Lecce Spa, sanzione della ammenda € 4.000,00 (€ quattromila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Leonardo Nunzella, 1 (una) giornata di squalifica, oltre alla censura ex 27, lettera a) del Regolamento Agenti; ▪ per il Sig. Eupremio Carruezzo, sospensione della licenza di giorni 30 (trenta) con ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); ▪ per la Società US Lecce Spa, ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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