F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105 del 27 Giugno 2012 (565) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PETRUCCI (Calciatore tesserato per la Società ASD San Marco), MARCO MIGNINI (Agente di calciatori) • (nota n. 8610/167 pf11-12 SP/ac del 29.5.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105 del 27 Giugno 2012
(565) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PETRUCCI (Calciatore tesserato per la Società ASD San Marco), MARCO MIGNINI (Agente di calciatori) • (nota n. 8610/167 pf11-12 SP/ac del 29.5.2012).
Il deferimento
Con atto del 29 maggio 2012 la Procura Federale ha deferito alla scrivente Commissione: - il sig. Andrea Petrucci per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3, comma 1, del regolamento degli agenti calciatori perché “al momento del conferimento del mandato con l’Agente Mignini Marco si qualificava come calciatore “professionista”, benché rivestisse lo status di calciatore “giovane di serie”; - il sig. Mignini Marco per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del regolamento degli agenti dei calciatori per “aver accettato l’incarico conferito dal calciatore Petrucci Andrea, omettendo di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del nominato calciatore”. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini esperite sulla base della segnalazione della Commissione Agenti di calciatori del 23 agosto 2011 è emerso che il calciatore Andrea Petrucci ha conferito all’agente Mignini Marco il mandato n. 1957, sottoscritto da entrambi il 29 giugno 2011 ed inviato alla Commissione agenti di calciatori il 12.7.2011, pur non avendo il Petrucci lo status di calciatore professionista, ma quello di “giovane di serie”. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, il deferito Signor Marco Mignini ha richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Signor Marco Mignini, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base per il Sig. Marco Mignini, sanzione della sospensione della licenza di mesi 2 (due) con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 40, con ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); si procede alla conversione della sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) in giorni 30 (trenta) di sospensione della licenza; la sanzione finale sarà la sospensione della licenza per giorni 70 (settanta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per l’altra parte deferita. Il deferito Petrucci ha fatto pervenire un breve scritto difensivo. All’udienza del 27 giugno 2012 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto irrogarsi la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate a carico del Sig. Andrea Petrucci. Nessuno è comparso per la parte deferita. I motivi della decisione
Dalla documentazione in atti risulta che effettivamente il calciatore Petrucci ha conferito il mandato per la stipula di contratto di prestazioni sportive con Società di calcio professionistica all’agente Mignini pur non avendo il nominato calciatore, al momento della sottoscrizione del mandato, lo status di calciatore professionista come previsto dall’art. 3, comma 1 del regolamento degli agenti dei calciatori. Il dispositivo Pertanto la Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone a carico del Sig. Marco Mignini la sanzione della sospensione della licenza per giorni 70 (settanta). Irroga a carico del Sig. Andrea Petrucci la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali.
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