F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105 del 27 Giugno 2012 (568) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PASSERAI (Presidente della Società ASD Pelli Santacroce Sport), Società ASD PELLI SANTACROCE SPORT • (nota n. 8574/893 pf11-12/GT/dl del 28.5.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105 del 27 Giugno 2012
(568) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PASSERAI (Presidente della Società ASD Pelli Santacroce Sport), Società ASD PELLI SANTACROCE SPORT • (nota n. 8574/893 pf11-12/GT/dl del 28.5.2012).
La Procura federale della F.I.G.C. con lettera n.8574/893 del 28 maggio 2012 ha deferito a questa Commissione il Signor Antonio Passerai, nella sua qualità di Presidente della ASD Pelli Santacroce Sport, per rispondere della violazione dell'art.94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e dell'art.1, comma 1, del CGS per aver omesso di corrispondere nei termini previsti la somma che la Società sportiva da lui presieduta era stata condannata a versare nei confronti del calciatore Giacomo Vanni, giusto quanto deliberato dalla Commissione Accordi Economici (C.A.E.) con decisione n.14 del 19 dicembre 2011. A titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS in relazione alla condotta del proprio Presidente, è stata deferita anche la Società. In via preliminare, va precisato che con la citata delibera la C.A.E. ha condannato al pagamento la ASD Mobilieri Ponsacco, che però a decorrere dal 24 ottobre 2011 ha assunto la denominazione di ASD Pelli Santacroce Sport, come si rileva dai Fogli di censimento, Serie D, per la stagione sportiva 2011/2012, senza cambiare né i componenti del Consiglio Direttivo né il Presidente. Nel merito si evidenzia che la C.A.E. ha esaminato il ricorso presentato dal calciatore Vanni, il quale, sulla base dell'accordo economico sottoscritto con la ASD Mobilieri Ponsacco che prevedeva la corresponsione di 7.500,00 euro relativamente alla stagione sportiva 2010/2011, ha lamentato il mancato pagamento di parte del dovuto, pari a 3.000,00 euro, avendo percepito rate per soli 4.500,00 euro. La C.A.E., dall'esame della documentazione prodotta, dall'ampio e decisivo riscontro della pretesa del ricorrente, dall'assenza di memorie o documenti a difesa, ha condannato la ASD Mobilieri Ponsacco al pagamento in favore del Vanni della somma di 3.000,00 euro. La decisione, con nota dell'11 gennaio 2012, è stata notificata, a seguito della nuova denominazione, alla ASD Pelli Santacroce Sport, avvertendola sul termine ultimo, per la presentazione della liberatoria, di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Inoltre la stessa non risulta impugnata innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro sette giorni dalla comunicazione, talchè è divenuta inappellabile ed immediatamente esecutiva. In conclusione, la Società non ha dato esecuzione a quanto ingiunto dalla C.A.E. e l'infrazione disciplinare relativa alla mancata estinzione dell'obbligazione è ascrivibile al Presidente, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la stessa. Nel corso dell'udienza del 27 giugno 2012, il rappresentante della Procura ha concluso
chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - Antonio Passerai, Presidente della ASD Pelli Santacroce Sport, la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; - ASD Pelli Santacroce Sport, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00). Nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura risulta incontrovertibilmente provato. In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale irroga le seguenti sanzioni: per Antonio Passerai, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei); per la Società ASD Pelli Santacroce Sport la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013.
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