COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 28.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO: – DEL SIG. COMPARETTI GIUSEPPE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 61, N.O.I.F. PER AVERE SOTTOSCRITTO, NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, LA DISTINTA UFFICIALE DEL 25.9.2011 RELATIVA ALL’INCONTRO CASTEL DI SANGRO – ALBA ADRIATICA, DOCUMENTO OVE DICHIARAVA CHE I NOMINATIVI INDICATI ERANO REGOLARMENTE TESSERATI E PARTECIPAVANO ALLA GARA SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA, GIUSTA LE NORME VIGENTI, MALGRADO CHE IL TECNICO SIG. PULSONE MARIO NON NE AVESSE TITOLO; – DEL SIG. DI BARTOLO DANIELE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA PER AVERE CONSENTITO AL SIG. PULSONE MARIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA PREDETTA SOCIETÀ; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTEL DI SANGRO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL TECNICO SIG. PULSONE MARIO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E AL TECNICO SIG. PULSONE MARIO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 28.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO: - DEL SIG. COMPARETTI GIUSEPPE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 61, N.O.I.F. PER AVERE SOTTOSCRITTO, NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, LA DISTINTA UFFICIALE DEL 25.9.2011 RELATIVA ALL’INCONTRO CASTEL DI SANGRO – ALBA ADRIATICA, DOCUMENTO OVE DICHIARAVA CHE I NOMINATIVI INDICATI ERANO REGOLARMENTE TESSERATI E PARTECIPAVANO ALLA GARA SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA, GIUSTA LE NORME VIGENTI, MALGRADO CHE IL TECNICO SIG. PULSONE MARIO NON NE AVESSE TITOLO; - DEL SIG. DI BARTOLO DANIELE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA PER AVERE CONSENTITO AL SIG. PULSONE MARIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA PREDETTA SOCIETÀ; - DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTEL DI SANGRO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL TECNICO SIG. PULSONE MARIO; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E AL TECNICO SIG. PULSONE MARIO. Con nota del 22.5.12, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con raccomandate aa.rr. del 31.5.12, ritualmente notificate, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 25.06.12, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il solo rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti che non facevano pervenire scritti difensivi. Il rappresentante della Procura, dopo aver illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Di Bartolo Daniele mesi due di inibizione; al Sig. Comparetti Giuseppe mesi uno di inibizione; alla società A.S.D. Raiano € 200,00 di ammenda; alla società A.S.D. Castel di Sangro ammenda di € 100,00. La Commissione, ritenuto che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta evidente dagli atti e che gli stessi non hanno inteso difendersi in alcun modo, tenuto conto che nei confronti del Di Bartolo e della società dal medesimo rappresentata è stata adottata in data odierna analoga delibera in separato procedimento disciplinare per fatti analoghi, DELIBERA di infliggere al Sig. Di Bartolo Daniele la sanzione dell’inibizione per mesi tre a valere dalla scadenza della inibizione inflitta con separato provvedimento ed alla società A.S.D. Raiano la sanzione dell’ammenda di € 400,00; di infliggere al Sig. Comparetti Giuseppe l’inibizione per mesi uno e alla società A.S.D. Castel di Sangro l’ammenda di € 100,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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