COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 28.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI BARTOLO DANIELE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA PER AVERE CONSENTITO AL SIG. ROSSI DANILO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA PREDETTA SOCIETÀ; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E AL TECNICO SIG. ROSSI DANILO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 28.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO: - DEL SIG. DI BARTOLO DANIELE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA PER AVERE CONSENTITO AL SIG. ROSSI DANILO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA PREDETTA SOCIETÀ; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E AL TECNICO SIG. ROSSI DANILO. Con nota del 22.5.12, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con raccomandata a.r. del 31.5.12, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 25.06.12, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il solo rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti che non facevano pervenire scritti difensivi. Il rappresentante della Procura, dopo aver illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità di Di Bartolo Daniele e della società Raiano, chiedendo l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi due nei confronti del primo e dell’ammenda di € 200,00 nei confronti della seconda. La Commissione, ritenuto che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta evidente dagli atti e che gli stessi non hanno inteso difendersi in alcun modo, DELIBERA di infliggere al Sig. Di Bartolo Daniele la sanzione dell’inibizione per mesi due ed alla società A.S.D. Raiano la sanzione dell’ammenda di € 200,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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