LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 232 del 28/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 18) RICORSO DEL CALCIATORE Mario TERRACCIANO/F.C.TURRIS A.S.D.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 232 del 28/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 18) RICORSO DEL CALCIATORE Mario TERRACCIANO/F.C.TURRIS A.S.D. Con ricorso presentato in data 10/04/2012 tramite Racc.A.R. il sig Mario TERRACCIANO, si rivolgeva a questa Commissione asserendo di aver concluso con la Società F.C.TURRIS A.S.D. un accordo economico di €.22.000,00 relativo alla Stagione Sportiva 2011/!2. Tanto premesso, richiedeva la condanna della Società al pagamento del residuo importo di €.13.200,00, dando atto di aver percepito acconti per €.8.800,00. La Società in data 17/04/2012 presentava le proprie contro deduzioni in merito. La Società eccepiva, in primo luogo, la mancata esecuzione da parte del calciatore delle proprie prestazioni ed inoltre l’inesigibilità del compenso per il corrente mese di Maggio 2012. In ordine alla prima eccezione si osserva che l’inadempimento dell’esecuzione della prestazione sportiva è riferibile a motivi di salute, la cui sussistenza è provata dalla certificazione medica allegata in atti con la conseguenza che la contestazione della Società nel merito è destituita di fondamento e deve essere rigettata. Quanto, poi,all’eccezione di inesigibilità del compenso per il corrente mese di maggio 2012, pare sufficiente osservare al riguardo che, ai sensi della clausula n.5 dell’accordo economico sottoscritto dalle parti “…la somma prevista nell’accordo economico,sarà versata in 10 rate mensili di uguale importo…” e che, pertanto, la retribuzione di €.2.200,00 (compenso mensile) maturerù solo al 31/5/2012, così diventando esigibile a tale data e non rientra quindi in questo ricorso. Ne consegue che dedotto dall’importo richiesto di 13.200,00, la somma di €.2.200,00 (maggio 2012), il credito del ricorrente è accertato nella minor misura di €.11.000,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società al pagamento in favore del sig Mario TERRACCIANO della somma di €.11.000,00 . Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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