COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 260/LND del 28/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COOP VIS AURELIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA, DI INIBIZIONE FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL MASSAGGIATORE FALBO FRANCO, FINO AL 15.11.2012 A CARICO DEL CALCIATORE FALBO ANDREA, FINO AL 30.10.2012 A CARICO DEI CALCIATORI BONANNI EDOARDO, BENVENUTO EDUARDO E ANSELMI FEDERICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 253 DEL 14.6.2012 (Gara: SPES MONTESACRO – VIS AURELIA del 9.6.2012 – Torneo della Memoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 260/LND del 28/06/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COOP VIS AURELIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA
DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA, DI INIBIZIONE FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL
MASSAGGIATORE FALBO FRANCO, FINO AL 15.11.2012 A CARICO DEL CALCIATORE
FALBO ANDREA, FINO AL 30.10.2012 A CARICO DEI CALCIATORI BONANNI EDOARDO,
BENVENUTO EDUARDO E ANSELMI FEDERICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 253 DEL 14.6.2012
(Gara: SPES MONTESACRO – VIS AURELIA del 9.6.2012 – Torneo della Memoria)
La Commissione Disciplinare
In via preliminare dichiara inammissibile il reclamo relativo alla perdita della gara in quanto la
ricorrente non ha provveduta ad inoltrare copia del reclamo alla controparte, così come prescritto
dall’art. 46 comma 5 del C.G.S.;
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società reclamante contesta , in modo del tutto generico e
non motivato, l’eccessività delle squalifiche inflitte ai propri tesserati.
Ribadito, in ogni caso, anche nel merito, che devono considerarsi pienamente giustificate e
congrue le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, questa Commissione
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo in relazione alla perdita della gara.
Di respingere il reclamo avanzato dalla società COOP VIS AURELIA e, per l’effetto, di confermare
tutte le decisioni a carico dei tesserati.
La tassa reclamo va incamerata.
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