COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 29/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 92 – Deferimento della Procura Federale a carico di Terrizzano Stefano Presidente dell’ASD Val Steria e della società ASD Val Steria (nota 627pf/11-12/MS/reg del 30.5.2012). Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Terrizzano Stefano, presidente della società ASD Val Steria per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e all’art. 24 comma 2 punto c del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 27 luglio 2011. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. All’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 29/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 92 - Deferimento della Procura Federale a carico di Terrizzano Stefano Presidente dell’ASD Val Steria e della società ASD Val Steria (nota 627pf/11-12/MS/reg del 30.5.2012). Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Terrizzano Stefano, presidente della società ASD Val Steria per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e all’art. 24 comma 2 punto c del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 27 luglio 2011. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. All’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: •Terrizzano Stefano – presidente della società ASD Val Steria: inibizione temporanea per mesi uno; •ASD Val Steria: ammenda di € 150,00. Risultando gli addebiti provati “per tabulas” dalla documentazione allegata, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge al signor Terrizzano Stefano la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna la società ASD V al Steria al pagamento dell’ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità diretta. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva. Prot. n. 93 - Deferimento della Procura Federale a carico di Levo Giorgio Presidente della FBC Veloce 1910 e della società FBC Veloce 1910 (nota 628pf/11-12/MS/reg del 30.5.2012). Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Levo Giorgio, presidente della società FBC Veloce 1910 per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e all’art. 24 comma 2 punto c del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 11 luglio 2011. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. All’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: •Levo Giorgio – presidente della società FBC Veloce 1910: inibizione temporanea per mesi uno; •FBC Veloce 1910: ammenda di € 150,00. Risultando gli addebiti provati “per tabulas” dalla documentazione allegata, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge al signor Levo Giorgio la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna la società FBC Veloce 1910 al pagamento dell’ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità diretta. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva. Prot. n. 94 - Deferimento della Procura Federale a carico di Breccione Michele Presidente dell’US San Biagio e della società US San Biagio (nota 626pf/11-12/MS/reg del 30.5.2012). Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Breccione Michele, presidente della società US San Biagio per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e all’art. 24 comma 2 punto c del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 27 luglio 2011. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. All’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: •Breccione Michele – presidente della società US San Biagio: inibizione temporanea per mesi uno; •US San Biagio 1910: ammenda di € 150,00. Risultando gli addebiti provati “per tabulas” dalla documentazione allegata, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge al signor Breccione Michele la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna la società US San Biagio al pagamento dell’ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità diretta. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva. Prot. n. 95 - Deferimento della Procura Federale a carico di Bertoni Fausto Presidente dell’AC Real Deiva e della società AC Real Deiva (nota 625pf/11-12/MS/reg del 30.5.2012). Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Bertoni Fausto, presidente della società AC Real Deiva per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e all’art. 24 comma 2 punto c del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 27 luglio 2011. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. All’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: •Bertoni Fausto – presidente della società AC Real Deiva: inibizione temporanea per mesi uno; •ACD Rapallo 1914: ammenda di € 150,00. Risultando gli addebiti provati “per tabulas” dalla documentazione allegata, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge al signor Bertoni Fausto la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna la società AC Real Deiva al pagamento dell’ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità diretta. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva. Prot. n. 96 - Deferimento della Procura Federale a carico di Morelli Raffaele Presidente dell’ACD Rapallo 1914 e della società ACD Rapallo 1914 (nota 624pf/11-12/MS/reg del 30.5.2012). Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Morelli Raffale, presidente della società ACD Rapallo 1914 per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e all’art. 24 comma 2 punto c del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 11 luglio 2011. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. All’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: •Morelli Raffaele – presidente della società ACD Rapallo 1914: inibizione temporanea per mesi uno; •ACD Rapallo 1914: ammenda di € 150,00. Risultando gli addebiti provati “per tabulas” dalla documentazione allegata, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge al signor Morelli Raffaele la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna la società ACD Rapallo 1914 al pagamento dell’ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità diretta. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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