COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 29/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 97 – Deferimento della Procura Federale a carico di Fanti Matteo Presidente dell’ASD Polisportiva Struppa S. Eusebio e della società ASD Polisportiva Struppa S. Eusebio (nota 623pf/11-12/MS/reg del 30.5.2012). Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Fanti Matteo, presidente della società ASD Polisportiva Struppa S. Eusebio per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e all’art. 24 comma 2 punto c del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 27 luglio 2011. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 29/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 97 - Deferimento della Procura Federale a carico di Fanti Matteo Presidente dell’ASD Polisportiva Struppa S. Eusebio e della società ASD Polisportiva Struppa S. Eusebio (nota 623pf/11-12/MS/reg del 30.5.2012). Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Fanti Matteo, presidente della società ASD Polisportiva Struppa S. Eusebio per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e all’art. 24 comma 2 punto c del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 27 luglio 2011. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. Alla riunione già fissata per il 19.06.2012 (rinviata ad oggi per indisposizione del rappresentante della P.F.) le parti deferite, convenute in giudizio, non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive. All’odierna riunione non si sono ripresentate in giudizio. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: • Fanti Matteo – presidente della società ASD Polisportiva Struppa S. Eusebio: inibizione temporanea per mesi uno; •ASD Polisportiva Struppa S. Eusebio: ammenda di € 150,00. Risultando gli addebiti provati “per tabulas” dalla documentazione allegata, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge al signor Fanti Matteo la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna la società ASD Polisportiva Struppa S. Eusebio al pagamento dell’ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità diretta. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva. Prot. n. 98 - Deferimento della Procura Federale a carico di Senesi Pietro Paolo Presidente dell’Asd Levanto 2006 e della società dell’Asd Levanto 2006 (nota 622pf/11-12/MS/reg del 30.5.2012). Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Senesi Pietro Paolo, presidente della società Asd Levanto 2006 per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e all’art. 24 comma 2 punto c del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 27 luglio 2011. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. All’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: •Senesi Pietro Paolo – presidente della società Asd Levanto 2006: inibizione temporanea per mesi uno; • Asd Levanto 2006: ammenda di € 150,00 Risultando gli addebiti provati “per tabulas” dalla documentazione allegata, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge al signor Senesi Pietro Paolo la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna la società Asd Levanto 2006 al pagamento dell’ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità diretta. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva. Prot. n. 99 - Deferimento della Procura Federale a carico di Macrì Raffaele Presidente della SS Genoa Calcio Femminile e della SS Genoa Calcio Femminile (nota 621pf/11-12/MS/reg del 30.5.2012). Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Macrì Raffaele presidente della società SS Genoa Calcio Femminile per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e all’art. 24 comma 2 punto c del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 27 luglio 2011. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. All’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: •Macrì Raffaele – presidente della società SS Genoa Calcio Femminile: inibizione temporanea per mesi uno; •SS Genoa Calcio Femminile: ammenda di € 150,00 Risultando gli addebiti provati “per tabulas” dalla documentazione allegata, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge al signor Macrì Raffaele la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna la società SS Genoa Calcio Femminile al pagamento dell’ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità diretta. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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